Le motivazioni per cui un acquisto, o una importazione, possa essere soggetto a una parziale o a una totale indetraibilità dell’IVA di cui è portatore, possono essere molteplici, e trovano tutte fondamento nel DPR 633/72, all’interno del quale sono contenute tutte le norme che regolano l’Imposta sul Valore Aggiunto, la versione italiana dell’imposta armonizzata a livello europeo.
Le motivazioni che stanno alla base della parziale o totale indetraibilità dell’IVA a monte possono essere classificate in due categorie:
Da un punto di vista contabile la prima tipologia di situazioni richiederà sempre la rilevazione analitica dell’indetraibilità, in sede di registrazione degli acquisti o delle importazioni.
La seconda tipologia di fattispecie invece, a seconda dei casi, potrà richiedere la rilevazione analitica oppure quella forfetaria (per un approfondimento sulla casistica di queste situazioni si rimanda all’articolo La detrazione parziale dell’IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità
La rilevazione analitica dell’indetraibilità, totale o parziale che sia, a prescindere delle motivazioni contenute nella normativa IVA che la richiedano, da un punto di vista contabile si configura nell’attribuzione di una percentuale di indetraibilità all’acquisto o all’importazione, contestualmente alla sua registrazione: in conseguenza di ciò una parte o la totalità dell’IVA esposta, quella indetraibile, non confluirà nella liquidazione IVA, ma diventerà una componente del costo del bene o del servizio, anche quando l’acquisto si riferisca a beni ammortizzabili.
Ai fini delle imposte dirette, in linea generale, diventando una componente del costo, l’IVA indetraibile seguirà la medesima deducibilità del bene o del servizio a cui si riferisce.
L’alternativa modalità di contabilizzazione dell’IVA indetraibile è specifica di una determinata situazione: interessa quella parte dell’IVA detraibile annuale soggetta al pro-rata di detraibilità, meccanismo a cui sono sottoposti i contribuenti soggetti IVA che, oltre ad operazioni imponibili (o a queste assimilate), effettuano anche operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione, secondo le disposizioni del comma 5 dell’articolo 19 del DPR 633/72 e le modalità previste dall’articolo 19-bis del DPR 633/72.
In questa situazione l’IVA indetraibile sarà calcolata in sede di dichiarazione annuale, applicando all’imposta residua disponibile la percentuale di indetraibilità risultante dal calcolo del pro-rata: l’IVA indetraibile costituirà un costo generale dell’esercizio da esporre in B.14 tra gli Oneri diversi di gestione.
Il soggetto IVA che per la natura della sua attività applicherà regolarmente il meccanismo del pro-rata di detraibilità, durante l’anno registrerà gli acquisti e le importazioni applicando, in via temporanea, la percentuale di detraibilità risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno fiscale precedente (operazione che i moderni programmi informatici spesso fanno automaticamente); in sede di dichiarazione annuale, poi, calcolata la percentuale di detraibilità da pro-rata dell’anno fiscale di riferimento, il costo, fino a quel momento rilevato in via transitoria, sarà rettificato per il suo effettivo ammontare e imputato a conto economico alla voce B.14 tra gli Oneri diversi gestione.