Una delle questioni più difficili da spiegare ai non addetti ai lavori del diritto tributario è rappresentata dal complesso meccanismo del diritto alla detrazione dell’IVA, nel caso in cui un contribuente non effettui soltanto operazioni imponibili (o operazioni a queste assimilate).
La disciplina IVA, imposta armonizzata di genesi europea, racchiusa, in Italia, nel DPR 633/72, è una costruzione normativa bizantina segnata da una moltitudine di regole, ognuna delle quali accompagnata da una varietà di eccezioni; e i meccanismi che governano le modalità di detrazione dell’imposta, per i soggetti che non effettuano solo operazioni imponibili, nel contesto delle diverse fattispecie configurabili, rappresentano qualcosa di molto difficile da sintetizzare.
Ai fini IVA, ogni operazione effettuata da un contribuente che sia un soggetto IVA può essere classificata come imponibile (che rientra nel perimetro dell’imposta), come non imponibile (che non rientra nel perimetro dell’imposta), e come esente (che rientra nel perimetro dell’imposta ma a cui questa non viene applicata).
La regola generale, stabilita dal comma 2 dell’articolo 19 del DPR 633/72, è che non è detraibile l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi a monte di una operazione che a valle sarà esente o non soggetta a imposta. Ma questa regola generale trova eccezione nello stesso DPR 633/72 al comma 3 dell’articolo 19 (al quale si rimanda per l’elencazione delle situazioni), il quale individua talune fattispecie di operazioni che, anche se diverse dall’essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Le chiamiamo operazioni assimilate alle imponibili.
Il calcolo dell’ammontare dell’IVA detraibile è semplice solo nel caso in cui il soggetto IVA effettui esclusivamente operazioni imponibili (o che in ogni caso diano diritto alla detrazione), potendo questi detrarre tutta l’imposta a monte.
Nel diverso caso in cui il contribuente effettui anche operazioni che non diano diritto alla detrazione, questi dovrà attenersi alle disposizioni dell’articolo 19-bis del DPR 633/1972, in base al quale sono individuate due diverse modalità di calcolo della detrazione parziale spettante:
La scelta del metodo da utilizzare non è arbitrario, ed i due metodi non sono neanche alternativi; a seconda della struttura delle operazioni effettuate dal soggetto IVA è possibile che debba essere utilizzato l’uno, l’altro o entrambi.
Con la Risposta all’Interpello n.2/2021, l’Agenzia delle Entrate illustra come si debba comportale il contribuente che effettui insieme operazioni non soggette, operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili e quelle a queste assimilate), operazioni esenti (che non danno diritto alla detrazione); al coesistere di queste situazioni, il soggetto IVA, per determinare l’ammontare dell’IVA annuale effettivamente utilizzabile in detrazione, dovrà procedere per passi:
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