News Pubblicata il 20/04/2021

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Commercialisti: la polizza assicurativa e il visto di conformità

di Redazione Fisco e Tasse

Il commercialista, in caso di visti infedeli, deve poter coprire il risarcimento del danno ai clienti e delle sanzioni all'Erario con polizza sulla responsabilità civile specifica



Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire:

Si specifica che ai sensi dell’art. 1, comma 951, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al posto della polizza, la garanzia può essere prestata sotto forma di:

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve specificare le seguenti informazioni

Si specifica che il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali potrà utilizzare tale polizza integrata da una specifica copertura assicurativa, con la previsione di un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, di importo non inferiore a 3.000.000 di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata.

La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità. Il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente ed è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza:

La trasmissione della copia deve avvenire:

unitamente all’attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui il professionista non trasmetta il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l’invio al fine di aggiornarne la posizione. Nel caso in cui il professionista non provveda egli non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza. 

Si sottolinea che le imprese di assicurazione hanno l’onere di dare immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa

La fonte dell'articolo è la Guida al Visto di Conformità dell'Agenzia delle Entrate

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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