Ecco il testo del nuovo Decreto cd. Riaperture Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le date delle riaperture delle attività economiche e le nuove regole su spostamenti.
Il testo definitivo differisce dalla prima bozza discussa nella serata del 20 aprile al Preconsiglio dei Ministri, per alcune modifiche apportate relativamente a fiere e scuola in presenza alle superiori, ovvero ripartenza anticipata al 15 giugno per le fiere e flessibilità sul 100% in presenza nelle scuole superiori in zona gialla e arancione che potrà scendere al 70% (rispetto al 60% della bozza iniziale).
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, e le nuove regole si applicheranno a partire dal 26 aprile, con tante novità per per ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine e sport e scuola, in particolare si prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (leggi l'articolo "Riaperture: in bozza le nuove linee guida per le attività economiche").
Road map delle riaperture
Tornano le zone gialle ma con un cambiamento rispetto al passato, ecco le nuove regole previste per i diversi settori di attività.
Servizi di ristorazione
ATTENZIONE: Con il nuovo decreto del 17.05.2021 approvato dal CdM, viene stabilito che dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti (leggi il Comunicato Nuovo decreto riaperture e spostamenti: dal 19 maggio coprifuoco alle 23).
- dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e cena, nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. - dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come ho modificato dal presente decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dai protocolli e dalle linee guida allegati ai medesimi provvedimenti.
Piscine, palestre e sport di squadra
- dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (rimane interdetto l'uso degli spogliatoi).
- dal 15 maggio 2021, in zona gialla, riapriranno piscine solo all’aperto, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Il nuovo decreto del 17.05.2021 prevede che dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
- dal 1° giugno 2021 (ATTENZIONE: data anticipata al 24 maggio 2021 dal nuovo decreto del 17.05.2021), in zona gialla, riapriranno le palestre, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Fiere, convegni e congressi, centri termali e parchi divertimento
- dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere (ripartenza anticipata al 15 giugno rispetto alla data del 1° luglio prevista nella prima bozza del decreto).
- dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
- dal 1° luglio 2021 (ATTENZIONE: data anticipata al 15 giugno 2021 dal nuovo decreto del 17.05.2021), sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
Musei, Spettacoli aperti al pubblico
- dal 26 aprile 2021 riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura. Le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate nei siti web istituzionali dei singoli istituti, la novità principale riguarda il fine settimana: riaprono su prenotazione online o telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima) le porte di pinacoteche, musei, parchi archeologici, complessi monumentali e mostre.
- dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. - dal 1° giugno 2021, in zona gialla ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.
In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome per gli spettacoli all’aperto o dall’autorità delegata in materia di sport, che, in relazione a specifici eventi o competizioni, può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa da quella sopra definita. Le linee guida di cui al primo periodo possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde.
Scuola e Università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento:
- dei servizi educativi per l'infanzia,
- della scuola dell'infanzia,
- della scuola primaria (elementari),
- della scuola secondaria di primo grado (medie),
- e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Spostamenti
- dal 26 aprile 2021 è possibile spostarsi liberamente in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla (di conseguenza cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DL del 01.04.2021 n. 44).
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche alle persone munite della “certificazione verde” rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: - avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Per approfondire il tema delle Certificazioni Verdi, leggi l'articolo Spostamenti tra regioni arancioni e rosse dal 26 aprile: servono le certificazioni verdi.
- dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
In zona arancione, lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito all’interno dello stesso comune.
In zona rossa, non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate.
In allegato le Slide di sintesi del Governo sul Decreto riaperture.