News Pubblicata il 26/08/2021

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Opzione impatriati: scadenza il 30 agosto per il versamento

Scadenza e codici tributo per il prolungamento del regime agevolato per i lavoratori impatriati D.Lgs n. 147 2015



Scade il 30 agosto prossimo la cosiddetta OPZIONE PER IMPATRIATI ossia il versamento in unica soluzione di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti in Italia   per i soggetti  il cui periodo di fruizione dell'agevolazione  sia terminato il 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che i cittadini italiani   espatriati, possono usufruire del Regime impatriati ovvero la riduzione del 70% dell'imponibile  in presenza dei seguenti requisiti:

Necessario essere stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) nel caso in cui il contribuente si trovi residente in un paese con cui l’Italia non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni. 

Possono usufruire di questa agevolazione anche i cittadini dell’Unione Europea, non italiani. 

L'agenzia delle  Entrate ha emanato il 15 aprile 2021 la risoluzione n. 27 con cui ha istituito i nuovi codici tributo per indicare il prolungamento del regime agevolato per i lavoratori impatriati (previsto dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 )  come ampliato dall'art. 5 DL 34 2019 . La modifica  prevede infatti il prolungamento della tassazione agevolata  ridotta al 50% o al 10% per ulteriori 5 anni, in presenza di specifici requisiti.

  I codici tributo sono i seguenti:

La risoluzione illustra anche le modalità di compilazione del modello per cui :

Si ricorda che il versamento degli importi dovuti  va effettuato  mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) , senza la possibilità di avvalersi della compensazione. 

Il termine  di versamento è fissato  ordinariamente al  30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo ma per i soggetti per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020,  il versamento andra effettuato  entro 180 giorni dalla pubblicazione de provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 marzo 2021 che ha fissato le modalità operative per l'applicazione del'agevolazione, quindi  appunto entro il 30 agosto 2021.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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