La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 242 del 13 aprile è positiva alle richieste di chiarimento del contribuente sia per l’applicazione del Superbonus 110% che per il Sismabonus.
Il caso riguarda due coniugi comproprietari di un'unità immobiliare residenziale con relativo garage pertinenziale e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in C/2 e C/6) "attigue", che intendono procedere alla demolizione e ricostruzione, "senza aumento di volumetria", per ottenere una unica abitazione con relativa pertinenza.
L’abitazione dotata di riscaldamento è funzionalmente indipendente mentre le due unità non residenziali "sono prive di allacciamenti" e hanno ognuna il proprio ingresso.
Il contribuente chiede se può accedere al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico (di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013) per:
L'Istante chiede altresì se può accedere agli interventi antisismici (di cui all'articolo 16, del d.l. n. 63 del 2013) per:
Chiede, infine di precisare i massimali di spesa previsti per accedere alla detrazione del "Superbonus".
Per la simulazione della convenienza del Superbonus e calcolo dei massimali ti consigliamo il Software Superbonus 110% - Software in cloud (Pacchetto base)
L’Agenzia delle Entrate dopo aver ripercorso argomentando tutto l’iter normativo del Superbonus e Sismabonus, ricorda che da ultimo la legge di bilancio 2021 ha previsto che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati « dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche». Precisa che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.
La circolare n. 24/E del 2020 ha, altresì, precisato che il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Al riguardo, si ricorda che detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Ai fini del Superbonus occorre quindi che dal suddetto documento amministrativo risulti che l'intervento rientri nella ristrutturazione edilizia.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del limite massimo di spesa agevolabile, se si realizza un intervento che comporta l'accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche nell'ambito della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori.
Inoltre, come precisato nella citata circolare n. 30/E del 2020 che ha richiamato la risoluzione n. 60/E del 2020, nel caso in cui sul medesimo immobile siano interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, ad esempio, la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi "trainanti"), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese, in quanto per la medesima spesa non è possibile fruire di più detrazioni.
E’ possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo, purché tale variazione sia indicata nel provvedimento amministrativo che assente i lavori e sempre ché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
Con riferimento agli interventi antisismici, si rileva che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi funzionali all'adozione di misure antisismiche che dovranno essere oggetto di asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio, dalla quale risulti l'efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell'adozione di misure antisismiche riguardanti gli elementi strutturali dell'edificio.
Ti consigliamo per l'asseverazione il tool Asseverazioni e Check-list visto conformità - Pacchetto.
L’agenzia pertanto, nel presupposto che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia come risultante dal titolo amministrativo da parere favorevole per l’accesso al beneficio del Superbonus e in merito ai limiti di spesa indica le seguenti modalità:
- per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
- per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.
Per approfondire ti consigliamo :