Esonero contributivo straordinario per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. A quasi un anno dall'istituzione della misura erano arrivate le istruzioni operative per recuperare i contributi non dovuti da parte delle aziende sopracitate, per il periodo gennaio giugno 2020 con la circolare è la n. 57 del 12 aprile 2021 .
Ma con il messaggio 1850 del 7 maggio a pochi giorni dalla scadenza (12 maggio 2021) INPS ha bloccato la procedura per aggiornamenti che ne consentano la semplificazione e annuncia la riapertura dei termini, senza specificare per ora la nuova data.
In attesa di nuove istruzioni rivediamo i dettagli dello sgravio qui di seguito.
L'agevolazione era stata istituita dal decreto Rilancio di maggio 2020 e poi riconfermata e ampliata dal Decreto agosto ma senza le istruzioni INPS non è stato possibile applicarla che ripropone in allegato con la specifica dei codici ATECO interessati (Qui il decreto istitutivo) ( Segnaliamo che il messaggio riporta un errore indicando la" circolare 57 del 12 maggio 2021"!)
L'INPS precisa che in caso vengano svolte piu attivita l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente all'intera posizione contributiva dell'azienda e non solo con riferimento all'attività che rientra nei predetti codici Ateco.
La misura consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 ed è indirizzata in particolare al rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori:
si applica sui contributi > per i dipendenti occupati nel primo semestre del 2020 (operai, impiegati, quadri e dirigenti) con esclusione dei contributi Inail, di quelli per la formazione continua (0,30%) e della quota a carico dei lavoratori.
La circolare precedente precisava che la domanda andava inviata L utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
Invece i datori di lavoro che – in attesa delle istruzioni Inps – avessero sospeso i versamenti devono provvedere a regolare la loro posizione entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. Fino ad allora le posizioni non saranno considerate irregolari
Da notare che il beneficio spetta nel limite fissato dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19”, pari a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore primario della produzione agricola; in caso di superamento di tale limite individuale l'agevolazione sarà ridotta .
Nella domanda i datori di lavoro devono quindi dichiarare gli aiuti percepiti o richiesti che rientrano nel predetto “Quadro temporaneo”. Si attendon quindi le nuove indicazioni INPS per capire quali informazioni saranno richieste nella domanda