Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 si sono completate le istruzioni ai datori di lavoro per usufruire dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e traformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 (previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020).
Sull'argomento erano stata pubblicate le prime istruzioni con circolare 56 2021. Vediamo i dettagli nei paragrafi successivi.
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi i datori di lavoro del settore agricolo
L’incentivo in esame spetta per
E' applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa.
Restano esclusi :
L’incentivo è pari al 100 % dei contributi prevedenziali a carico dei datori di lavoro ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione .
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS, in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL e le seguenti forme di contribuzione:
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
L'esonero spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato ma si amplia a quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea
l’INPS provvederà quindi registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto, sarà a carico dell’utilizzatore.
Per le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, riconosciute successivamente al 31 dicembre 2021, data ultima attualmente prevista dal citato Quadro temporaneo saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni.
L’esonero contributivo under 36 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con :
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