Da venerdì 23 aprile 2021 prende il via la presentazione delle domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore:
di piccola e media dimensione.
E' stato reso disponibile l'indirizzo della CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione ed è il seguente: cfi@pec.it
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 marzo 2021 con i termini e le modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato in GU n 84 dell'8 aprile 2021.
La misura chiamata Nuova marcora sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati:
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, dal 23 aprile all’indirizzo di posta elettronica certificata suddetto la seguente documentazione:
a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2
b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all’allegato n. 4 in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.
Possono beneficiare delle agevolazione le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
c) operanti in tutti i settori produttivi.
Soggetti esclusi:
a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie
b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. Si rimanda all'art 3 del decreto in oggetto per i dettagli sulla ammissibiltà.
SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili
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