Il decreto Sostegni (d.l. 41/2021) è intervenuto, tra le altre misure, anche sulla sospensione - già disposta dall’articolo 145 del decreto Rilancio (d.l. 34/2020) - della compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo, disciplinata dall’articolo 28-ter del d.p.r. 602/73.
Si tratta di una speciale procedura, sulla base della quale l’Agenzia delle entrate, prima di erogare un rimborso d’imposta, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo, trasmettendo nel caso apposita segnalazione all’agente della riscossione, affinché questo notifichi la proposta di compensazione all’interessato. In attesa della risposta, che deve pervenire entro sessanta giorni, le azioni di recupero del credito da parte dell’agente della riscossione restano sospese, per riprendere, in caso di mancata adesione alla compensazione, anche con il possibile pignoramento del credito fiscale chiesto a rimborso.
Questa procedura era già stata sospesa con il decreto Rilancio (articolo 145) per tutto il 2020, ed ora, con la modifica apportata dall’articolo 5, comma 12, lett. a) del decreto Sostegni, la sospensione è prorogata al 30 aprile 2021.
È il caso di precisare, però, che entrambi i decreti non sono intervenuti tanto sulla procedura, quanto piuttosto sulla sua fase finale, ovvero la compensazione. Come ha illustrato l’Agenzia delle entrate nella circolare n.25/E del 20 agosto 2020 (risposta n.3.6.1), infatti, essa verificherà ugualmente la presenza di debiti a carico del contribuente che abbia maturato il diritto al rimborso, perché i dati forniti dall'agente della riscossione potranno essere utilizzati per procedere alla compensazione legale del credito di cui all'articolo 23 del 472/97.
A mente di quest’ultima disposizione, che è dunque tutt’ora operativa, l’erogazione di un rimborso può essere sospeso in caso di notifica di atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, allo scopo di effettuare la compensazione quando il debito risultante dall’atto notificato sia diventato definitivo. Si tratta, quindi, di blocco provvisorio in un primo momento, (pendenza dei termini per il pagamento o ricorso), e di compensazione forzata in un secondo momento.
Questa norma, però, non riguarda le cartelle di pagamento, che non sono espressamente richiamate nel corpo dell’articolo 23.
Si deve fare attenzione, quindi, alla circostanza che il blocco della compensazione, misura indubbiamente utile per dare ossigeno ai contribuenti in questo momento così particolare e difficile, opera però in modo non completo, restando esclusi i carichi affidati all’agente della riscossione in seguito ad avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni.
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