L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 365/2020, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale inerente l’attività di cessione di quote di emissione di CO2. Nello specifico, la cessione a terzi delle quote/titoli di CO2, prodotti volontariamente, non è in alcun modo riconducibile alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, di cui all’articolo 2135, comma 3 del Codice civile. Ne consegue che tali proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 85 del TUIR sia per gli imprenditori agricoli individuali, sia per le società agricole che optano per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR, ai sensi del comma 1093 dell’articolo 1 L. 27.12.2006 n. 296.
Secondo il caso presentato all’Agenzia una società ritiene che l’attività di cessione di quote di emissione di CO2 soddisfi i requisiti per essere qualificata come attività agricola connessa.
L’attività è svolta direttamente dall’imprenditore agricolo utilizzando prodotti che provengono prevalentemente dall’attività agricola principale, nonché fornendo beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Ai fini delle imposte dirette è prevista una determinazione del reddito in modo forfetario nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini delle imposte indirette l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni
Secondo il parere dell’Agenzia l’attività consiste nella cessione delle quote di emissione di CO2 realizzato volontariamente mediante la coltivazione del fondo.
In assenza di una norma che espressamente qualifichi come attività connessa a quella agricola l’operazione oggetto della presente istanza, la cessione a terzi delle quote/titoli di CO2 prodotti volontariamente non è in alcun modo riconducibile alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del del Codice civile.
Ai fini della tassazione, quindi, i proventi derivanti dalla commercializzazione dei crediti di carbonio eseguiti sia dagli imprenditori agricoli sia dalle società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR, ai sensi del comma 1093 dell’articolo 1 L. 27.12.2006 n. 296, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 85 del TUIR. Ne consegue che non possono essere ricondotti al reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir.
Ai fini IVA, invece, si rileva la mancanza di una disciplina ad hoc che consenta di ricondurre la fattispecie prospettata nell’ambito del regime speciale applicabile alle attività connesse all’agricoltura di cui all’articolo 34-bis del D.p.r. 633/1972. Ne consegue che alle predette cessioni si renderà applicabile il regime ordinario di determinazione dell’imposta, con applicazione del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera d-bis) del D.p.r. 633/1972.
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