Diffuso il decreto del MEF n. 59033/2021 con allegati i modelli per la comunicazione, da parte degli enti locali, del rendiconto dei fondi ricevuti nel 2020 a fronte delle perdite di gettito a causa dell'emergenza Covid 19.
Il decreto prevede che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. previsto dall'art. 106 del decreto rilancio, devono trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria , relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 al decreto.
Gli enti locali forniscono, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID19-Delibere” definiti nell’allegato 1 del decreto.
Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19/A” le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2021 e con le stesse modalità contenute nell’allegato 1 del decreto.
La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione , entro la data del 31 luglio 2021.