News Pubblicata il 08/04/2021

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ETS: quorum assembleari e verifiche degli uffici del RUNTS

di Redazione Fisco e Tasse

Gli uffici del RUNTS non possono effettuare un controllo sulla regolarità di costituzione e azione dell'assemblea, ma solo sulla conformità dello statuto da loro approvato al CTS



Con Nota n 3877 del 19 marzo 2021 il Ministero del Lavoro ha risposto a quesiti della Regione Abruzzo sulla differenziazione dei quorum assembleari e le verifiche in merito da parte degli uffici del RUNTS.

In particolare i quesiti proposti riguardano la tematica della verifica da parte degli Uffici regionali della regolarità di:

delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Ci si interroga

Con la Nota viene innanzitutto premesso che l’attività di verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice debba essere condotta da parte degli uffici del RUNTS assumendo il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra 

Come richiamato dalla nota le disposizioni recate dall’articolo 101 comma 2 del Codice costituiscono l’espressione della volontà del legislatore di contemperare al meglio differenti esigenze:

  1. il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore, in ossequio al quale la modifica degli statuti richiede l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata; 
  2. agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione 

In relazione alle clausole “facoltative” il legislatore utilizza il principio generale che affida ad una maggioranza rafforzata qualunque modifica statutaria; per gli “adeguamenti obbligatori”, necessari per consentire il passaggio al nuovo Registro, o per quelli che espressamente introducono una deroga alle nuove disposizioni, consente in via eccezionale il ricorso all’assemblea ordinaria ( per il periodo transitorio stabilito per legge)

Le norme di cui si discute sono volte a garantire i profili interni del rapporto associativo, ovvero il configurarsi dei diritti, dei doveri e delle relazioni tra i soci alla luce delle regole che essi si sono dati come integrate dalle disposizioni di legge e non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione al RUNTS, vale a dire la conformità dei contenuti statutari al Codice, ovvero il conformarsi degli assetti organizzativi dell’ente alle caratteristiche di un ETS. 

Da tale premessa consegue che gli Uffici del RUNTS (ed eventualmente quelli attualmente gestori dei registri attuali della promozione sociale e del volontariato) non potrebbero essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee né a maggior ragione estendere il loro giudizio valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto. 

Secondo il parere del Ministero gli uffici dovranno invece concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice, in linea con quanto espresso nell’articolo 47, comma 2 del Codice, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell’ente quale ETS.

In sintesi il controllo degli uffici del RUNTS sarà solo formale, ed attinente strettamente a quanto contenuto nel CTS, non effettuando un controllo di merito sulla organizzazione e struttura decisionale dell'associazione.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Nota n 3877 del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2021

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