Con la versione definitiva del Documento interpretativo numero 7, pubblicato il 31 marzo 2021 sul sito internet dell’OIC, l’Organismo Italiano di Contabilità integra le sue linee guida sulla Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni ex articolo 110 del DL 104/2020 (comunemente chiamato decreto Agosto), già diffuse lo scorso 3 novembre 2020, di cui abbiamo parlato nell’articolo Rivalutazione beni d’impresa 2020: le regole contabili OIC, al quale si rimanda per un approfondimento sulle questioni di più generale interesse.
La versione definitiva del documento, più che modifiche, propone importanti integrazioni alle linee guida già pubblicate in bozza, la più importante delle quali riguarda la rivalutazione dei beni immateriali. La posizione dell’OIC sull’argomento costituisce una zona di chiarezza in una questione circondata dalla nebbia dell’incertezza.
Il documento interpretativo numero 7, nella sua versione definitiva, chiarisce che possono essere oggetto di rivalutazione:
Di conseguenza, restano esclusi dal perimetro della rivalutazione i beni immateriali non giuridicamente tutelati che non sono stati capitalizzati.
Per il ruolo che l’OIC assolve, pur non dirimendo le perplessità di carattere fiscale, il documento pone il punto sul contendere dal punto di vista civilistico; e, partendo del presupposto che la rivalutazione fiscale è conseguenza facoltativa di questa civile, è possibile ipotizzare che la passi fiscale si allineerà con questo orientamento.
Del resto, l’interpretazione operata dall’Organismo Italiano di Contabilità appare condivisibile alla luce del principio di veridicità del bilancio, quel postulato secondo il quale il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’impresa: in base a questo, limitare la rivalutazione dei beni immateriali a quelli capitalizzati e a quelli non capitalizzati ma capitalizzabili e coperti da tutela, garantisce che siano oggetto di rivalutazione solo beni che abbiano rilevanza patrimoniale.
Le altre novità della versione definitiva del documento interpretativo numero 7 sono di minore impatto generale ma non per questo di minore importanza.
Per quanto riguarda i beni acquisiti dall’impresa con un contratto di locazione finanziaria, viene chiarito che questi possono essere oggetto di rivalutazione solo nel caso in cui siano già stati riscattati, in quanto solo in questo caso questi possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Viene infine affrontato il caso di quei beni che, seppur separabili, sono stati capitalizzati dall’impresa come un unico cespite. È una situazione che può interessare un fabbricato e il terreno sottostante, o un apparato tecnologico fisico e il suo software; in queste situazioni, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, individuando distinti valori.
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