Obbligo di vaccinazione entro 5 giorni dall'avviso per i sanitari che non sono in regola , altrimenti mansioni senza contatti interpersonali o sospensione senza retribuzione
E' la chiara e forte misura contenuta nel nuovo decreto Covid approvato ieri in Consiglio dei Ministri, in cui sono previste anche le misure di contenimento del contagio dal 7 al 30 aprile.
L'articolo piu atteso è dedicato alla definizione dell'obbligo vaccinale per i professionisti ed operatori in campo sanitario dopo i recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali dovuti proprio a lavoratori che avevano rifiutato il vaccino .
Vediamo i dettagli dalla bozza del decreto (QUI bozza del nuovo Decreto COVID con le misure dal 7 al 30 aprile )
Il testo afferma che "in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino al il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività
sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2."
La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dagli operatori fino al completamento della campagna vaccinale nazionale o comunque entro il 31.12.2021..
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
La bozza del decreto prevede anche che
La comunicazione di mancato adempimento dello'obbligo vaccinale o determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che:
Il datore di lavoro deve quindi adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.
Se tale assegnazione non è possibile, si procede alla sospensione nella quale non è dovuta la retribuzione o altro compenso, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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