Pubblicato in GU n 77/2021 del 30 marzo il Decreto MISE con l'approvazione degli importi per il pagamento del canone speciale radiotelevisivo relativo ai dispositivi detenuti al di fuori dell’ambito familiare.
Alberghi, cinema, teatri e gli altri locali aperti al pubblico pagheranno utilizzando gli importi delle tabelle 3 e 4 allegate al decreto.
Devono pagare il canone speciale (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458)
coloro che:
Attenzione va prestata al fatto che il recente DL Sostegni ha previsto per l'anno 2021 una riduzione dell'importo del 30% del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880
In particolare la riduzione del Canone speciale RAI spetta per:
Per quanto riportato sul sito della RAI il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 viene prorogato dal 31 marzo al 31 maggio 2021, su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le scadenze ordinarie di pagamento sono le seguenti:
Si specifica che il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione perciò chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse.
E' il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate.
Di seguito si riportano le tariffe dei canoni speciali dovuti dalle categoria di soggetti passivi raggruppati in 5 fasce all'interno delle quali è possibile consultare la tariffa annua e il soggetto che deve corrisponderla.
A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:
Canone Annuale |
Euro 6.528,27 |
B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:
Canone Annuale |
Euro 1.958,49 |
C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari
Canone Annuale |
Euro 927,23 |
D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:
Canone Annuale |
Euro 391,68 |
E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:
Canone Annuale |
Euro 195,87 |
(*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)
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