Dopo le prime istruzioni nel messaggio 1297 del 26.3.2021 sulla nuova cassa integrazione COVID istituita daldecreto-legge n. 41/2021 cd."Decreto Sostegni" INPS ha pubblicato nella circolare 72 del 29 aprile la conferma ufficiale di quanto già comunicato sul sito , ovvero la data di "partenza" delle nuove 13 settimane , in accordo con il ministero, viene anticipata al 29 marzo in modo da non rlasciare scoperti i primi giorni della settimana del 1 aprile (29,30 e 31 marzo,) come risultava dalla successione dei provvedimenti legislativi. Per fruirne serve una domanda integrativa ( Ulteriori dettagli nel paragrafo dedicato in fondo all'articolo ).
Nel messaggio del 26 marzo l'istituto aveva comunicato le nuove causali e la durata complessiva dei periodi previsti (vedi sotto) e annunciava gli aspetti principali:
Vediamo di seguito piu in dettaglio i periodi di ammortizzatori accordati alle diverse tipologie di aziende.
I datori di lavoro che hanno accesso alla cassa ordinaria possono richiedere un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19,nel periodo dal 29 marzo al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso. Inps aveva precisato che l'inizio era da considerare il 4 e il non il 1 gennaio. Tali settimane si concludono il 27 marzo. Da notare però che con la precisazione si ripropone il problema a fine giugno in quanto le 25 settimane complessive scadrebbero in realtà il 27 giugno e non il 30.
Nel periodo dal 1° aprile 2021 (28 marzo?) al 31 dicembre 2021, si possono richiedere trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive, che si aggiungono alle 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 previsto dalla legge di bilancio 2021 ( questa volta la norma non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021).
Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)
Per le richieste i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”
Fanno eccesione le aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano che utilizzeranno rispettivamente i codici:
Il decreto Sostegni specifica che anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS aper effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento ordinario, per i nuovi periodi , a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista tale diritto di accesso .
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.
i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello di 90 giornate previsto dall’articolo 1, comma 304, della legge di bilancio 2021,collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021. Si attende un nuovo messaggio per l’invio delle domande.
Il messaggio del 26.3. precisa che in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, se piu più favorevole all’azienda.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento resta a carico del datore di lavoro inadempiente.
Restano validi come per il 2020 :
Il sistema del conguaglio viene esteso a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga. I datori di lavoro interessati potranno scegliere se avvalersene in alternativa a quello del pagamento diretto.
Per consentire l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà dell’Artigianato e per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall’Istituto - è previsto uno stanziamento massimo per complessivi 1.100 milioni di euro, per l’anno 2021, che saranno trasferiti con prossimi decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia.
Infine, riguardo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potranno essere richiesti dalle aziende del settore i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi compresi tra aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.
Come detto il dl 41 2021 aveva definito il numero massimo di settimane richiedibili per l'emergenza COVID-19 senza tenere conto che le precedenti 12 settimane stabilite dalla legge di stabilità potevano essere esaurite dalle aziende già il 25 marzo (restano comunque scoperti 3 giorni, probabilmente sanati con la conversione in legge del DL 41-2021) . L'istituto nella nuova circolare 72 precisa quindi che :
" ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021)."
Inoltre specifica che:
"i datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
In relazione alle domande integrative di assegno ordinario,( ...) nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 (cfr. il successivo paragrafo 13), il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021."
Infine ricorda nuovamente che
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