Le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, sono da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall' articolo 37 del TUR.
E' questa la sintesi della Risposta a interpello n 211 del 25 marzo 2021 pubblicata dalla Agenzia delle Entrate in replica ad un quesito proposto dal Ministero il quale ha riscontrato che alcuni Uffici del Giudice di Pace non trasmettono all'Agenzia delle Entrate le sentenze di rigetto per la registrazione.
A seguito di ciò lo stesso Ministero ha proposto interpello per domandare quanto segue:
Le Entrate ricordano che la Risoluzione n. 255/E del 14 Settembre 2007 ha chiarito che non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una "controversia" che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere (Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e la Circolare del 9/5/2001 n. 45 dell'Agenzia delle entrate)
Pertanto si specifica che:
Per tali motivi l'agenzia condivide la soluzione interpretativa dell'istante secondo cui le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, siano da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall' articolo 37 del TUR che recita quanto segue:
In merito al secondo quesito osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, al temine del quale, il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali:
L'agenzia ricorda anche che ai sensi dell'articolo 8 della Tariffa allegata al TUR sono elencati tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, e per ciascuna fattispecie,è indicata la misura dell'imposta da assolvere.