E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dei trasporti che apporta alcune modifiche al decreto 29 dicembre 2010, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Il documento è allegato in fondo all'articolo.
Da ricordare che si definiscono merci pericolose, quelle che possono produrre danni ambientali o alla salute delle persone.. Per la normativa europea (accordi ADR per la strada, RID per le ferrovie e ADN per le vie navigabili interne) le merci pericolose sono suddivise in 13 classi sulla base del pericolo che comportano, le principali sono:
L’Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada siglato a Ginevra sulla base di raccomandazioni ONU, regola il trasporto su strada delle sostanze pericolose e ad oggi è applicato in 45 paesi.Il testo dell’ADR, costituito da 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’accordo, viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto.
I testi completi di allegati sono disponibili a questi link :
Il processo di trasporto coinvolge 7 soggetti con obblighi e responsabilità delineati nel documento.
1: Il primo soggetto è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi ed è considerata speditore;
2: L’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto è identificata come trasportatore;
In caso di non osservanza della normativa sono previste sanzioni fino ad 8.000 euro e la sottrazione di punti dalla patente.
Ogni impresa incarica uno o più consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, che hanno l’importante compito di prevenire i rischi per tutta la catena logistica.
Tra le novità da segnalare nel nuovo decreto , proprio in tema di figure di consulenti per la sicurezza del trasporto i direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o piu' commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e sede/i.
Inoltre sono modificate le procedure per la richeista di patente da parte dei titolari di certificati di formazione in corso di validita o di ampliamento. Il nuovo regolamento prevede che non sia possibile e il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente l'estensione della sua validita' ad altre modalita' e/o specializzazioni.
Si specifica inoltre che i «I candidati che intendono conseguire il certificato di formazione anche per la modalita' del trasporto per le vie navigabili interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame operante presso U.M.C. di Roma.».
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