Con Circolare n 3/E del 23 marzo l'Agenzia delle Entrate propone una visione completa ed esaustiva sulla nuova imposta sui servizi digitali.
In particolare, propone un lungo documento di prassi di quasi 90 pagine, suddiviso per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto delle singole disposizioni della norma primaria e del Provvedimento del 15 gennaio 2021 n 13185
Riportiamo una sintesi dell'Indice del documento a titolo esemplificativo delle aree tematiche in esso contenute:
La Circolare, a seguito anche della pubblicazione in Gazzetta ufficiale di ieri del Decreto Sostegni, illustra importanti chiarimenti interpretativi in relazione:
Ricordiamo che l'imposta è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018), e ammonta al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni.
In particolare, è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia.
Il versamento dell’imposta come specificato dal Comunicato stampa del 9 marzo scroso del Ministero delle Finanze è slittato al 17 maggio 2021. Per approfondimento in merito si legga Web Tax: slitta a maggio il primo versamento del 2021
In merito all’ambito di applicazione oggettivo della imposta si forniscono approfondimenti sul contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati alla stessa:
e sul perimetro di eventuale esclusione.
Si sottolinea che per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi dalla imposta, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative cui si rimanda per lettura approfondita.
Aspetto interessante del documento di prassi è che tratta dettagliatamente l’obbligo per le imprese soggette alla imposta digitale di tenere una apposita contabilità, obbligo assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta.
Infine, è bene sottolineare che il documento specifica che in considerazione delle potenziali difficoltà e delle obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni (articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).
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