News Pubblicata il 18/03/2021

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Incentivo all'esodo con imposta agevolata anche in costanza di rapporto

Trattamento fiscale dell incentivo all'esoro erogato prima della cessazione: Interpello N. 177 del 16.3.2021



L'agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 177 del 16 marzo 2021 ha chiarito che sulla somma erogata   in una procedura di licenziamento collettivo a titolo di "anticipazione"del trattamento incentivante , prima della cessazione del rapporto di lavoro è comunque  possibile applicare l'imposta separata  agevolata a norma degli articoli 17 e 19 delTesto unico delle imposte sui redditi .

Il caso prospettato riguardava in particolare una societa che,nell'ambito di un piano di risanamento e ristrutturazione finalizzato alla  razionalizzazione dei costi, nel gennaio 2020, aveva avviato   una procedura dilicenziamento collettivo , definita in  sede ministeriale, con accordo  tra le Parti,   nell'aprile 2020. 

Si prevedeva che i lavoratori entro il mese di ottobre 2020,dessero l'adesione  di non opposizione allicenziamento  in modo da ottenere in aggiunta alle spettanze di fine rapporto dovute, un sostegno economico,  "in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavorodunque a titolo di incentivazione all'esodo". Le cessazioni per una ristretta  platea di lavoratori che avevano già accettato la cessazione con data giugno 2020, sono state riprogrammate  a causa delle nuove esigenze causate anche dall'emergenza COVID ,prorogando il rapporto lavorativo per il tempo ritenuto necessario a soddisfare leesigenze aziendali. 

 e anche l'erogazione dell'incentivo all'esodo in epoca successiva . A d ottobre è stata rinnovata la proroga al primo semestre del 2021 

Nella seconda intesa è stata nuovamente prevista la condizione dello"slittamento" del pagamento dell'incentivo all'esodo ma la società faceva presente di  voler liquidare gli incentivi  entro il mese di dicembre 2020, o comunque in vigenza del rapporto di lavoro. 

Chiedeva quindi se lla quota di incentivo all'esodo erogato nel corsodel rapporto di lavoro possa applicarsi la tassazione separata in luogo di quellaordinaria. 

Ad avviso della Società istante, infatti, l'incentivo all'esodo a titolo dianticipazione in epoca antecedente al licenziamento, si sostanzia comunque quale «somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto dilavoro,e  come previsto dall'articolo 17 del Tuir, essendo completamente "slegate"dall'esecuzione del rapporto e/o dalle prestazione tipiche dello stesso.

 La Risposta dell'Agenzia è positiva e conferma chee  il datore di lavoro  puo erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivo all'esodo, quale somma  che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata delrapporto di lavoro. 

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 16.03.2021 n. 177

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