Con Risposta a interpello n 202 del 23 marzo le Entrate trattano il caso di rimborso delle imposte relativo a soggetti non residenti.
In particolare, si chiarisce che l’ufficio territorialmente competente a esaminare l’istanza di rimborso presentata da una società tedesca priva di stabile organizzazione in Italia con partecipazioni in società di diritto italiano aventi la forma giuridica di società di persone, dalla cui dichiarazione sono emerse delle imposte a credito, è quello del domicilio fiscale presente nell’Anagrafe tributaria.
La società istante è priva di una stabile organizzazione in italia con partecipazioni in società di diritto italiana.
I redditi prodotti dalle due società sono attribuiti alla società istante che ha richiesto rimborso, avendo maturato sulla propria dichiarazione dei redditi un credito d'imposta, con l'utilizzo del quadro RX1.
L'istante riferisce che le Entrate non hanno dato seguito a tela richiesta nè domandato documentazione integrativa.
Pertanto, indende provvedere ad un sollecito del rimborso e vorrebbe conoscere quale sia l'ufficio competente dove presentare il sollecito.
L'Agenzia inanzitutto chiarisce che, se il contribuente invia una'stanza di rimborso presso un ufficio non competente, sarà quest'utilmo a provvedere a inoltrarlo alla struttura preposta per esaminare la pratica. Tale utile aspetto è stato chiarito dalla Risoluzione n. 123/2011, cui l'agenzia rimanda.
Anche in caso di errore quindi si può ritenere che il rimborso seppur in ritardo, qualora spetti, dovrà avvenire venendo coinvolto l'ufficio competente.
Inoltre, secondo le indicazioni fornite sempre dalle Entrate con vari provvedimenti, è stata individuata in un’apposita area del Centro operativo la competenza per la gestione dei rimborsi ai soggetti non residenti.
Viene ricordato a titolo generale che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, quelle non residenti, nel comune in cui producono il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui producono il reddito più elevato.
Inoltre“I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività” ai dell'art. 58 del Dpr n. 600/1973.
Il domicilio fiscale, chiarisce l’Agenzia, individua l’ufficio territorialmente competente al controllo della dichiarazione e anche alla valutazione, ed eventuale erogazione, dei rimborsi.
Pertanto, nel caso di specie, considerato che dai dati dell’Anagrafe tributaria è presente il domicilio fiscale dell’istante, l’Agenzia ritiene che è in riferimento a tale comune che debba essere individuato l’Ufficio territorialmente competente a valutare il rimborso con l’eventuale erogazione delle somme o l'eventuale diniego dello stesso.
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