News Pubblicata il 17/03/2021

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Per i contributi omessi da società estinta il lavoratore può citare i soci

Un lavoratore reintegrato dopo licenziamento illegittimo non puo chiedere la regolarizzazione contributiva all'INPS quando l'azienda non sia piu attiva. Cassazione 6722-2021



Un lavoratore reintegrato dopo licenziamento illegittimo non puo chiedere la regolarizzazione contributiva all'INPS quando l'azienda non sia piu attiva. Deve piuttosto rivalersi sui soci. Lo afferma la Corte di Cassazione nella  sentenza  n. 6722/2021 del 10 marzo 2021 . 

Il caso nasceva dall'impossibilità per il lavoratore di richiedere i contributi al vecchio datore di lavoro  la cui impresa nel frattempo era stata dichiarata estinta e  cancellata dal Registro delle Imprese.

Il ricorso era basato su un precedente della stessa Cassazione (n.7459 2002). in cui si affermava che , in generale anche se l'istituto non riceve il versamento dal datore di lavoro, deve provvedere alla regolarizzazione contributiva del lavoratore.  La sentenza della Corte concorda sul fatto  che l'obbligo contributivo  a seguito di licenziamento illegittimo per il periodo tra il licenziamento e la reintegra  va sanato anche senza domanda del lavoratore all'ente in quanto  il versamento dei contributi previdenziali è un'obbligazione a carattere pubblicistico, come l'obbligazione tributaria

Ma questo principio non è applicabile nel caso in cui la società sia nel frattempo estinta, e l'ordinamento non prevede  comunque la possibilità un'azione dell'assicurato verso l'Istituto. E questo neanche nel caso in cui l'ente sia stato informato  dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione. 

La Suprema Corte afferma  quindi , rigettando il ricorso, che  "correttamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda del lavoratore ricorrente"  a cui resta solo la facolta di richiedere il risarcimento  di cui all'articolo 2116 c.c. o di chiedere  la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex articolo 13, (cosi' espressamente Cass. n. 6569 del 2010; Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021). Tali  rimedi , spiegano i supremi giudici  che richiamano  la pronuncia n. 6070 del 2013 delle Sezioni Unite,   sono comunque utilizzabili   con la successione delle obbligazioni della societa', ai soci della stessa  che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali."


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Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 6722 2021

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