News Pubblicata il 16/03/2021

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Inpgi: riapertura condono e regime agevolato giornalisti dipendenti

Le istruzioni INPGI sulla proroga delle domande di condono per le inadempienze contributive fino al 25.2.2020 e il nuovo regime agevolato per la regolarizzazione



Inpgi riapre i termini per fruire del condono sui debiti contributivi maturati al 25 febbraio 2020 e introduce un regime agevolato per la regolarizzazione delle inadempienze contributive i successive a quella data.

L'istituto ha comunicato  le due novità nella circolare n. 4 dell'11 marzo 2021 (allegata in fondo all'articolo). Vediamo ulteriori dettagli di seguito su come utilizzare le agevolazioni che riguardano i giornalisti dipendenti.

Riapertura termini condono INPGI  debiti contributivi entro il 25.2.2020

I Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, aveva deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verso la Gestione sostitutiva dell'AGO  verificate alla data del 25 febbraio 2020. Il termine per la presentazione delle istanze fissato inizialmente al 31 agosto 2020 è poi stato prorogato fino al 30 novembre 2020. Con circolare n. 4 del 3 marzo 2020 sono stati illustrati i termini e le condizioni di accesso 

A seguito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata  poi deliberata  la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze  per un periodo di ulteriori 240 giorni dalla data di approvazione ministeriale, che è giunta lo scorso 26 febbraio 2021

Dii conseguenza , saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all'INPGI entro e non oltre lunedì 25 ottobre 2021

Per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.

Regime sanzionatorio agevolato  per regolarizzazone spontanea post 25.2.2020.

Per agevolare la regolarizzazione spontanea di inadempienze contributive e ridurre il contenzioso è stata introdotta una agevolazione che comporta sanzioni ridotte nei casi di spontanea denuncia - da parte dei datori di lavoro - di inadempienze contributive la cui definizione si è perfezionata dopo il 25/02/2020.

La misura delle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro è rideterminata d'ufficio come segue:

  1. in caso di spontanea denuncia delle inadempienze presentata dai datori di lavoro interessati prima che sia intervenuto un qualsiasi atto di formale contestazione da parte dell'INPGI o di altri organi di accertamento. L'importo delle sanzionI è  ridotto alla misura degli interessi legali maturati dalla scadenza dell'obbligo fino a un massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi non versati;
  2. in caso di regolarizzazione delle inadempienze da parte dei datori di lavoro intervenuta successivamente ad un qualunque provvedimento di formale contestazione  da  ma  prima dell'instaurazione di una qualsiasi forma di contenzioso giudiziale ovvero all'avvio della riscossione  l'importo delle sanzioni civili dovuto è ridotto ad 1/3 (un terzo) dell'ammontare ordinario
  3. in caso di attivazione delle procedure previste dalle convenzioni sottoscritte con l'INPS per il trasferimento all'INPGI della contribuzione erroneamente versata ad altro ente previdenziale, prima di  una qualunque forma di contenzioso giudiziale o di procedura di riscossione  le eventuali  sanzioni civili non sono dovute.

 L'applicazione è, invece, esclusa  per le  denunce contributive mensili (DASM) omesse o insolute da parte dei datori di lavoro che hanno già attiva una posizione assicurativa aziendale presso l'INPGI.

La regolarizzazione può intervenire sia mediante il pagamento in unica soluzione che mediante un piano di dilazione e rateizzazione nei  termini e condizioni attualmente previsti dal sistema  dell'Istituto.

Fonte: INPGI


1 FILE ALLEGATO:
INPGI circolare 4 2021

TAG: La rubrica del lavoro Contributi Previdenziali