Con il messaggio n. 1025 del 11.3.2021 Inps da alcune indicazioni operative sulle verifiche in corso sulla compatibilità delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive alla luce dei pareri ministeriali e anche sul recente provvedimento del Garante per la privacy che ha impartito una multa per il trattamento scorretto da parte dell'istituto dei dati personali degli interessati e chiesto specifiche verifiche sulle procedure.
L'istituto spiega che il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2.12 2020 ha stabilito che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono incompatibili con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici per cui erano state avviate le azioni di recupero delle indennità Covid-19 percepite da tali soggetti .
Con parere del 9 febbraio 2021, il Ministero ha precisato però che i gettoni di presenza percepiti in relazione alla carica elettiva non sono assimilabili alle indennità di funzione ed ai compensi di natura fissa e continuativa . In particolare per gli amminsitatori locali tali gettorni sono di modesta entità e condizionati alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In questi casi viene, dunque, meno la ragione che ha indotto il legislatore a stabilire una regola di incompatibilità con i benefici Covid-19 , applicabile solo in caso di redditi che abbiano carattere di certezza e non occasionalità.
Diverso il caso delle indennità di funzione, in particolare per parlamentari e consiglieri regionali, che restano incompatibili
In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro: quando il consigliere comunale o provinciale benefici unicamente di gettoni di presenza non sussiste una situazione di incompatibilità con le indennità Covid-19 del c.d. decreto “cura Italia”.
Le verifiche e il recupero delle indennità COVID da parte dell'INPS seguono due percorsi:
Sul tema si inserisce un altro aspetto di novità, ovvero l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali pubblicato lo scorso 8 marzo 2021.
Il Garante ha ordinato all’Inps il pagamento di una sanzione di 300 mila euro in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al “bonus Covid” per le partite iva. L’istruttoria del Garante era stata avviata nel mese di agosto, riguardo al trattamento, da parte dell’Istituto, dei dati dei richiedenti che ricoprono cariche politiche (nello specifico, incarichi di parlamentare o di amministratore regionale o locale).
Sulle modalità di trattamento di questi dati il Garante ha emanato quindi il provvedimento n. 87 del 25 febbraio con il quale ha intimato all’Istituto di:
“1.a) cancellare tutti i dati personali fino ad ora trattati in violazione del principio di minimizzazione;
1.b) effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento con riferimento ai trattamenti in esame, prima di riavviare qualsiasi operazione di trattamento, anche nell’ambito di una complessiva valutazione di impatto riferibile a tutti i trattamenti svolti dall’Istituto per tale finalità”.
L'istituto informa di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali fino ad ora trattati per la gestione delle posizioni degli interessati per i quali non sussiste incompatibilità tra l’indennità percepita e la carica elettiva posseduta.
Pe gli assicurati che ricevono invece indennità di funzione ed ai quali l’Istituto ha notificato il provvedimento di percezione indebita dell’indennità Covid-19 le procedure restano sospese fino a conclusione della valutaizone d'impatto richiesta dal Garante .
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