L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane non costituisce prova ai fini del corrispondente inquadramento previdenziale presso l'INPS . E' necessario quindi fornire altre prove specifiche per l'accertamento dei requisiti che a loro volta sono richiesti dall'istituto per accordare specifiche agevolazioni contributive.
Lo afferma la Corte di cassazione (sezione lavoro, 8 marzo 2021, n. 6314 - che alleghiamo in fondo all'articolo). Addirittura si specifica che, anche se l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ha valore costitutivo sulla base della legge n. 443/1985, tale iscrizione stessa puo essere contestata e il giudice puo chiedere la verrifica dei requisiti sulla base di altri elementi.
La sentenza citata riguardava il caso di .una società consortile del settore trasporti composta da molte imprese artigiane e 4 società con attività di natura industriale alla quale l'INPS aveva chiesto l'adeguamento agli obblighi contributivi previsti per le società industriali, escluse da agevolazioni. La contestazione della società era basata sul fatto che la commissione regionale aveva confermato l'iscrizione del consorzio all'albo degli artigiani .
Per la Cassazione però tale circostanza non è prova dell'inquadramento in questo settore ma ha un mero valore indiziario. Tali provvedimenti, pertanto, sono pienamente sindacabili in sede giudiziale.
La Cassazione ricorda in particolare la precedente, Cass. n. 20443 del 2006 , che "ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di effetti che l'iscrizione della impresa nell'albo delle imprese artigiane determina nei riguardi dell'Inps, e quindi sul piano prettamente previdenziale, sia per quanto riguarda la posizione dei titolari, sia per quanto riguarda il regime relativo ai contributi da versare per i lavoratori dipendenti.In tale occasione si e' negato che la mancata impugnazione da parte dell'Inps del provvedimento della commissione regionale che ha confermato la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, emesso dalla commissione regionale competente, renda intangibile per l'azienda l'inquadramento in questo settore ed intangibile per i soci la iscrizione nella gestione Inps degli artigiani".
La Corte di cassazione sull'argomento ha anche evidenziato che riguardo ai consorzi di imprese vi è una distinzione da fare tra
Quest'ultimo è appunto il caso della società ricorrente nel caso in esame.
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