L'ambito di applicazione della stagionalità in tema di contratti a tempo determinato puo essere definito in autonomia dalla contrattazione collettiva e tale definizione implica la deroga a tutte le limitazioni previste dalla normativa ordinaria sul contratto a termine. Lo afferma l'ispettorato del lavoro in una importante nota n. 413 del 10.3.2021, riportando il parere dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro.
I chiarimenti erano stati richiesti da alcune associazioni di categoria e chiedevano in particolare:
- la conferma che le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali previste dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
- la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963
Il documento dell'ispettorato ricorda che la disciplina del lavoro a termine prevede diverse deroghe per le attività stagionali "individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525”. Il dubbio nasce dal fatto la modifica alla norma istitutiva d.lgs 81 2015 effettuata dal Decreto Dignità nel 2019 reintroducendo l'obbligo di causale, cita una deroga anche in relazione all'obbligo di rispettare una pausa minima tra due contratti (il cosiddetto "stop and go") ma non fa espresso rigerimento anche alle altre limitazioni come la durata, il numero massimo di contratti ripetibili e il numero massimo di lavoratori a termine utilizzabili rispetto alla platea totale dei dipendenti )
L'ispettorato conferma ora a nome del MInistero che "l’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 appare dunque utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis)."
Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore – da intendersi tutti i" contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Riguardo al secondo quesito, sulla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza perdere per questo la connotazione di attività stagionale l'ispettorato risponde positivamente.
Infatti si considera ragionevole evitare di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico
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