Con Risposta a interpello n 168 del 10 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce un interessante precisazione in merito alla SCIA ed al requisito della congruità delle spese.
Il contribuente istante in data 29 aprile 2020, ha presentato una SCIA per un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, saranno destinate all'uso abitativo, insieme all'allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico.
Considerato che, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, il D.M. n. 329 del 2020 ha aggiornato le modalità per l'attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel modello B, l'Istante chiede se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.
L'agenzia chiarisce che nel caso di specie l’accesso al Superbonus non è pregiudicato se il contribuente ha presentato una Scia per un intervento di ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo e solo successivamente il decreto ministeriale n. 329/2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione del rischio sismico inserendo nel modello B il requisito della congruità delle spese.
L’Agenzia ritiene infatti che l'attestazione della congruità delle spese risponda a una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso descritto la mancanza della stessa quando è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, antecedente alla modifica non pregiudichi la fruizione del Superbonus.
Ricordiamo che in merito al modello B, ai fini della detrazione del 110% e della relativa opzione per la cessione o per lo sconto si osserva che «per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».
Il successivo comma 13-bis prevede che l'asseverazione «è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione».
Conseguentemente è stato necessario aggiornare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58. e l'articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, ha modificato l'Allegato B del decreto n. 58 del 2017 (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista), al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall'articolo 119 del decreto Rilancio.
Ciò malgrado l'istante potrà fruire del superbonus in quanto l'agenzia ha specificato che l'attestazione della congruità delle spese risponda a una mera semplificazione degli adempimenti e non costituisce pregiudizio per il superbonus se mancante al momento della presentazione della SCIA
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