La Legge di Bilancio 2021 ha previsto a sostegno della liquidità delle imprese una proroga delle garanzie rilasciate da SACE alle imprese colpite dalla emergenza Covid 19 dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, come previsto dal DL 23 2020 (Decreto Liquidità) (Leggi per maggiori dettagli ABI e Decreto Liquidità)
Sono anche state ampliate le possibilità di rilascio delle suddette garanzie e in relazione a:
Sul punto maggiori dettagli in "SACE la legge di bilancio proroga le garanzie"
Nella legge di bilancio non è stato preso in considerazione però il problema evidenziato dalla stampa specializzata già nel 2020 e riproposto oggi dal Sole 24 ore nell'articolo a firma A. Zambelli, riguardante il problema dei licenziamenti per le aziende che utilizzano la garanzia Sace.
Si legga in merito l'approfondimento "I finanziamenti SACE e il problema delle garanzie"
Nella norma istitutiva del decreto Liquidità (Dl 23/2020) si prevede infatti l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, per tutta la durata del finanziamento. Ciò sta a significare che le aziende interessate non possono procedere a licenziamenti in caso di perdurante crisi di fatturato, se non concordandoli con Rsa e Rsu o, in loro assenza, con le associazioni sindacali territoriali.
La norma tra l’altro non dà indicazioni precise sulla durata di tali limitazioni né sulle conseguenze in caso di violazione di tale impegno.
Il blocco dei licenziamenti sia individuali che collettivi per giustificato motivo oggettivo ad oggi è in vigore fino al 31 marzo ma sarà con tutta probabilità prorogato ancora fino a giugno, secondo le ultime indiscrezioni, dato il perdurare dell’emergenza COVID.
La situazione però è già da tempo al limite del rispetto delle garanzie costituzionali garantite alla libera impresa e prima o poi dovrà essere modificata.
Ci si chiede quindi oggi piu che mai, cosa potrà succedere quando il divieto ai licenziamenti verrà meno, al permanere invece di quanto previsto dalla norma sulle garanzie SACE.
Secondo il quotidiano di Confidustria, la violazione dell'impegno di gestire i livelli occupazionali in accordo con i sindacati non dovrebbe produrre declaratoria d'illegittimità deii licenziamenti né tantomeno far decadere la garanzia sul finanziamento , conseguente necessaria restituzione. Questo perche manca il divieto espresso e perche la disposizione non ha il rango di norma imperativa. Al limite potrebbe però profilarsi una penale ovvero una sanzione economica
Viene icnsiderato improbabile anche il rischio che le organizzazioni sindacali possano ricorrere alla procedura ex articolo 28 della legge 300/1970 per condotta antisindacale, in quanto l' impegno assunto dal datore di lavoro si realizza nei confronti dell'istituto erogante e non direttamente verso i sindacati.
La situazione di incertezza attende quindi certamente un intervento chiarificatore quanto prima o almeno in concomitanza con la cessazione del blocco licenziamenti
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