News Pubblicata il 10/03/2021

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Ecotassa: dovuta per i veicoli usati acquistati in UE e poi immatricolati in Italia

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate chiariscono i requisiti applicativi della ecotassa in riferimento a veicolo usato acquistato all'estero e reimmatricolato in Italia



L'interpellante è un soggetto privato che domanda se sia dovuta l'ecotassa, parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi, in relazione ad una vettura acquistata in Germania dove era stata immatricolata, in particolare, facendo riferimento alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, egli richiama il comma 1042 secondo cui «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km». 

Considerato che il comma 1043 della stessa legge stabilisce che « L'imposta (...) è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato», l'istante sottolinea che "se l'acquisto avviene in Italia, l'imposta si paga solo se il veicolo è nuovo e deve essere immatricolato, mentre se l'acquisto avviene all'estero l'imposta si paga anche se il veicolo è già stato immatricolato" Ritenendo egli tale situazione discriminante e in contrasto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea chiede un riscontro alla agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del tributo.

Egli ritiene che per evitare una disparità di trattamento tra auto usate acquistate all'estero e auto usate acquistate in italia, l'ecotassa debba applicarsi solo "qualora lo Stato estero nel quale avviene l'acquisto sia uno stato nonaderente all'UE"

L'Agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 166 dell'8 marzo dissente con il contribuente e ritiene applicabile l'ecotassa anche ad un veicolo acquistato in Germania e reimatricolato in Italia vista la ratio della norma.

Per giugenre a tela conclusione l'agenzia richiama il comma 1043 della legge n 145/2018 che stabilisce che l''imposta «è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato». 

Essa ricorda che come specificato nella risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 e nella circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, le disposizioni contenute nei commi citati della legge n. 145 del 2018 "recano previsioni disincentivanti, sotto forma d'imposta"

Secondo l'agenzia le disposizioni evidenziano che l'ecotassa presenta uno scopo disincentivante all'acquisto di ulteriori veicoli inquinanti; il legislatore ha inteso disincentivare, nell'arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1 marzo 2019. 

Pertanto, il presupposto dell'imposta coincide con l'acquisito e l'immatricolazione, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1; diversamente, l'imposta in esame non può trovare applicazione nei confronti di un veicolo di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolava sul territorio nazionale, in quanto già immatricolato. 

L'agenzia sottolinea che la circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che elenca le «Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», disponendo che gli stessi «per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri». 

La formalità dell'immatricolazione è necessaria per permettere a un veicolo di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro Paese. 

Per questi motivi nel confermare quanto affermato nella Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 l'agenzia ritiene che nella fattispecie in esame, non ci sia alcun contrasto della norma con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea in quanto conforme alla espressa finalità disincentivante di interesse generale perseguita dall'imposta cd. ecotassa.

L'ecotatta è pertanto dovuta è dovuta anche sull'usato proveniente dai paesi UE

Fonte: Fisco e Tasse



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