News Pubblicata il 10/03/2021

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Corsi di formazione in presenza o a distanza? cosa prevede il DPCM 2.3.2021

Tutti i corsi di formazione pubblica e privata di specializzazione professionale consentiti a distanza. Ecco le numerose eccezioni.



Il nuovo Decreto per Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid 19  (qui il testo integrale)  dedica un articolo (Art. 25)  anche ai corsi di formazione pubblici e privati.

Si prevede in particolare che lo svolgimento ordinario sia la modalità a distanza, almeno fino al 6 aprile 2021, data di vigenza del decreto. Da sottolineare che la formazione aziendale puo essere svolta anche in presenza ma solo per i dipendenti dell'azienda, non gli esterni. Non sono evidenziate distinzioni tra le diverse  zone del paese, in situazioni di gravita differenziate dai colori  ma si sottolinea che vanno sempre rispettate le norme di sicurezza dettate dall'INAIL.

Vediamo di seguito tutte le eccezioni previste . 

La formazione erogabile in presenza secondo il DPCM 2.3.2021

Sono consentiti in presenza:

Leggi in materia  "Documento INAIL anti COVID nei luoghi di lavoro"

In materia di esami  collegati alla formazione professionale , il decreto specifica anche  che le amministrazioni di appartenenza possono, con  un provvedimento interno, rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche 'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove già sostenute.

Da sottolineare anche che i periodi di assenza dai corsi di formazione connessi all'epidemia da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze collegato al rinvio,al recupero dell’anno o la dimissione dai corsi. Si applica quanto previsto dall’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020.

Le specificazioni  sui corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

Sull'argtomento si segnala un comunicato dell' AIFOS associazione dei formatori in materia di salute e sicurezza   che consiglia,  a maggior ragione nelle zone rosse o arancioni,  di svolgere le attività  formative a distanza, per quanto riguarda le parti teoriche.

Ricordando che sono consentite in presenza solo le attività di 

  1. formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
  2. corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile;
  3. corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio;

si invita a monitorare con attenzione i siti ufficiali delle Regioni, le quali potrebbero emettere Ordinanze più restrittive rispetto al Decreto vigente su tutto il territorio nazionale.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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