Il nuovo Decreto per Presidente del Consiglio per il contenimento del contagio da Covid 19 (qui il testo integrale) dedica un articolo (Art. 25) anche ai corsi di formazione pubblici e privati.
Si prevede in particolare che lo svolgimento ordinario sia la modalità a distanza, almeno fino al 6 aprile 2021, data di vigenza del decreto. Da sottolineare che la formazione aziendale puo essere svolta anche in presenza ma solo per i dipendenti dell'azienda, non gli esterni. Non sono evidenziate distinzioni tra le diverse zone del paese, in situazioni di gravita differenziate dai colori ma si sottolinea che vanno sempre rispettate le norme di sicurezza dettate dall'INAIL.
Vediamo di seguito tutte le eccezioni previste .
La formazione erogabile in presenza secondo il DPCM 2.3.2021
Sono consentiti in presenza:
- i corsi di formazione specifica in medicina generale,
- le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
- I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica, che comunque possono proseguire anche in modalità non in presenza.
- i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche e di volo (per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi , per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, sul buon funzionamento del tachigrafo, per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi per la sicurezza della circolazione ferroviaria)
- i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.
- le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo.
- gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
- la formazione in azienda, esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni,
- i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Leggi in materia "Documento INAIL anti COVID nei luoghi di lavoro"
In materia di esami collegati alla formazione professionale , il decreto specifica anche che le amministrazioni di appartenenza possono, con un provvedimento interno, rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche 'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove già sostenute.
Da sottolineare anche che i periodi di assenza dai corsi di formazione connessi all'epidemia da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze collegato al rinvio,al recupero dell’anno o la dimissione dai corsi. Si applica quanto previsto dall’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020.
Le specificazioni sui corsi di formazione in materia di salute e sicurezza
Sull'argtomento si segnala un comunicato dell' AIFOS associazione dei formatori in materia di salute e sicurezza che consiglia, a maggior ragione nelle zone rosse o arancioni, di svolgere le attività formative a distanza, per quanto riguarda le parti teoriche.
Ricordando che sono consentite in presenza solo le attività di
- formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
- corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile;
- corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio;
si invita a monitorare con attenzione i siti ufficiali delle Regioni, le quali potrebbero emettere Ordinanze più restrittive rispetto al Decreto vigente su tutto il territorio nazionale.