Le somme percepite a titolo di cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, da parte degli Enti del Terzo settore, e che a 12 mesi dalla data della percezione non sono state ancora utilizzate, per cause legate all’emergenza epidemiologica, possono essere accantonate e indicate al punto 6 “Accantonamento” del modello di rendiconto, riportando nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19” (tuttavia, tali somme dovranno essere impiegate entro 24 mesi dalla data di percezione).
Lo ha precisato la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, con Nota n. 3142 del 4 marzo 2021 che qui alleghiamo, in risposta ad una specifica richiesta formulata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, fornendo appunto chiarimenti in merito al fatto che gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 potranno disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell'accantonamento delle somme non utilizzate, in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un arco di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l'adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.
In conclusione, relativamente alle somme erogate a titolo di cinque per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo:
Tuttavia, gli enti beneficiari potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, riportando i relativi importi alla voce “Accantonamento” del rendiconto, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard “Accantonamento emergenza Covid-19”.
Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare il "modello di rendiconto per accantonamento", allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.
Come è noto, gli enti percettori del contributo 5 per mille devono redigere, entro 12 mesi dalla data di percezione delle somme (ai sensi dell’art. 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016):
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione erogatrice delle somme, per consentirne il controllo e, a tal fine, potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
Gli enti beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede.
Scarica qui le Linee guida per la rendicontazione e i Modelli in vigore:
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