Nell' Interpello n. 2 del 3 marzo 2021 il Ministero del lavoro, afferma che sono possibili, grazie alla normativa eccezionale istituita dal Decreto 34 2020 rilancio e prorogata dal decreto Agosto n. 104 2020, la proroga e il rinnovo dei rapporto di lavoro a tempo determinato, senza l'apposizione delle causali, anche ai contratti di somministrazione a termine.
Nella risposta ad un quesito posto dall' ente CSEA si precisa che "in considerazione del perdurare della fase emergenziale, tutti i contratti possono essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge" anche in riferimento alla somministrazione di lavoro .
Inoltre viene ribadito che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per queste deroghe , ad opera della legge di bilancio 2021, Legge n. 178/2020 - non consente ulteriori proroghe se l'opzione sia già stata utilizzata una volta e ricorda che il testo dell'articolo 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà sia utilizzabile "per una sola volta".
La risposta afferma inoltre che "tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessatii. Ciò, altresì, con l’obiettivo di evitare il ricorso aglistrumenti disostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro. "
Infini si precisa ancora che lo stesso decreto-legge n. 104/2020 ha modificato anche l’articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, disponendo che: “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.”
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