La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5145 del 25 febbraio 2021, ha statuito che, in materia di previdenza, la dichiarazione dei redditi non si puo considerare causa di interruzione della prescrizione del credito contributivo INPS verso l'avvocato non iscritto alla Cassa professionale. In assenza di specifico atto interruttivo quindi il credito dell'istituto è da considerare prescritto.
Il caso riguardava una avvocatessa iscritta all'albo professionale ma non alla Cassa di Previdenza professionale che non aveva versato alla Gestione separata i contributi relativi al reddito professionale. Sulla richiesta dell'INPS il Tribunale di lanciano aveva rigettato il ricorso della professionista mentre la Corte d'appello di L'Aquila, ha dichiarato sussistente l'obbligo di versare alla gestione separata i contributi escludendo quelli relativi all'anno 2011 per intervenuta prescrizione; la Corte territoriale infatti ha accertato che l'atto interruttivo della prescrizione del 4 agosto 2017 era stato notificato a LM quando ormai il termine quinquennale era già scaduto ; ha, anche rigettato l'eccezione di sospensione della prescrizione proposta dall'INPS
L'istituto contestava la decisione sulla scadenza del credito per prescrizione, deducendo che la dichiarazione dei redditi, presentata il 26 settembre 2016, conteneva l'indicazione di quanto percepito dalla professionista a titolo di reddito da lavoro autonomo; e quindi il puntuale riconoscimento del debito da parte della professionista nei confronti dell'istituto creditore era da considerare causa di interruzione della prescrizione.
La Suprema corte afferma invece che il motivo è infondato;
Ricorda che come già nelle precedenti sentenze n. 19403 del 2019 e n. 27950 del 2018 la data da cui parte la prescrizione va individuata nel momento dal quale il credito può essere fatto valere e non già nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi .Inoltre quanto alla natura dell'indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi quale riconoscimento del debito, ancora questa Corte ha stabilito come alla stessa non possa essere attribuita valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito, ma non riconosce il diritto dell'Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all'iscrizione obbligatoria alla gestione separata;
Ricorda infatti il proprio consolidato orientamento per cui per aversi riconoscimento dell'altrui diritto è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito (Così Cass. n. 22223 del 2020; cfr. anche Cass. n. 25943 del 2015).
La Corte rigetta dunque il ricorso dell'INPS.
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