News Pubblicata il 01/03/2021

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Contributi armatori società di pesca: istruzioni dall'INPS

Chiarimenti e modalità per il passaggio al regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite come cooperative.Riqualificazione per gli armatori



Con la circolare n. 38 del 24.2.2021 Inps chiarisce il  regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative.

La circolare ricorda innanzitutto la legge istitutiva  13 marzo 1958, n. 250, che disciplina il regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca "sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma",   ed è  applicabile ai lavoratori marittimi che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne. 

Per questi soggetti  un contributo  previdenziale mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale . 

L'istituto precisa che la corretta individuazione dell’ambito di applicazione del regime della piccola pesca, disciplinato dalla legge n. 250/1958 iha rilevanza anche sulla platea destinataria della  legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha previsto il riordino della previdenza marinara , nel senso che l’inclusione  in quest'ultima opera solo per i lavoratori marittimi inquadrati come dipendenti.

Sulla base delll'assetto normativo sopra descritto, pertanto, l'armatore e il proprietario-armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all’iscrizione previdenziale  legge n. 250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo.

Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti l’equipaggio, che non siano anche soci della società di pesca, debbono essere assicurati ai sensi della egge n. 413/1984, in quanto dipendenti dell’armatore.

Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della piccola pesca e in ragione dell’esigenza di tutelare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli armatori che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di persone nel regime previdenziale della legge n. 250/1958, effettuati d’ufficio dall’Istituto, avranno effetto con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare, ove si tratti di rapporti già instaurati nell’ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori.

 Modalità per l’iscrizione da parte del lavoratore marittimo  autonomo 

 Dovrà essere presentata alla Struttura Inps territorialmente competente domanda di iscrizione allegando la seguente documentazione:

Fonte: Inps



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