Sta per scadere il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta fissato al 16 marzo 2022. Vediamo un riepilogo sui principali aspetti: i contenuti le modalità, le scadenze per l'adempimento e le sanzioni in caso di omessa presentazione.
Con la Certificazione Unica 2022 il sostituto di imposta indica i dati relativi alle ritenute operate nel 2021 e altri dati contributivi e assicurativi
Il modello di Certificazione Unica deve essere trasmesso entro il prossimo 16.03.2022.
Con provvedimento n. 11169/2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni, relativo all’anno 2021, in versione completa e in versione ridotta da consegnare al sostituito.
Per i redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi precompilata la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre )
Sono disponibili le due versioni
Certificazione Unica 2022, chi è obbligato alla presentazione
Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2022 coloro che nel 2021 hanno corrisposto
Il flusso si compone delle seguenti parti:
FRONTESPIZIO | Vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica |
QUADRO CT | Vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate |
CERTIFICAZIONE UNICA 2022 | Vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi |
I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente,.
Attenzione va posta al fatto che la trasmissione si considera avvenuta correttamente quando sia effettivamente conclusa la ricezione da parte delle Entrate.
La prova si ha con la comunicazione telematica dell’avvenuto ricevimento dei dati, NON con il messsaggio di conferma dell'invio.
Infatti solo dopo alcuni minuti dall'invio ( come minimo) il contribuente riceverà una comunicazione con l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che conferma che la presentazione è andata a buon fine. Solo questa ricevuta attesta la corretta presentazione della CU.
Si ricorda anche che le ricevute possono essere richieste sia dal contribuente che dall’intermediario a qualunque ufficio dell’Agenzia entro la data di scadenza e che si considerano i nei termini gli invii non andati a buon fine effettuati entro la scadenza e ritrasmessi entro 5 giorni dalla data contenuta nella comunicazione di invio scartato .
TIPO VIOLAZIONE | Sanzione |
OMESSA / TARDIVA / ERRATA PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA |
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OMESSO TARDIVO INCOMPLETO RILASCIO AL SOGGETTO INTERESSATO |
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