La richiesta del contribuente
Nell’istanza contenuta nella Risposta n. 122 del 21 febbraio 2021, un contribuente rappresenta un caso particolare, fino ad ora mai evidenziato.
A seguito di lavori effettuati su un immobile negli anni passati, lo stesso è stato poi accatastato, al termine degli interventi, in tre particelle differenti.
Di due particelle è proprietario il contribuente al 100% mentre di una è proprietario con il coniuge al 50%.
Di fatto tali particelle catastali, pur rappresentando “sulla carta” tre immobili diversi, materialmente e funzionalmente sono rappresentativi di un unico immobile:
...le tre particelle catastali risultano essere strettamente connesse e praticamente inutilizzabili singolarmente a fini residenziali; infatti, nelle prime due unità immobiliari è presente la "zona notte" e risulta assente la cucina, mentre la terza, destinata prevalentemente a zona giorno, ospita la cucina ed una parte destinata a soggiorno (oltre a bagni e locali "accessori").
Il contribuente ritiene di poter beneficiare del 110% per interventi finalizzati al risparmio energetico, fra quelli previsti dall’art. 119, DL 34/2020 in quanto gli immobili materialmente rappresentano un’unica residenza unifamiliare (ciò in funzione della loro inutilizzabilità se prese singolarmente, come sopra evidenziato).
In aggiunta il contribuente evidenzia di essere un architetto, regolarmente iscritto all'albo professionale e chiede se possa provvedere in proprio a tutte le asseverazioni connesse alla maxi detrazione, nonchè possa ricoprire il ruolo di direttore dei lavori, stante la sua qualifica contemporanea di proprietario di parte del complesso immobiliare.
La risposta dell’agenzia delle entrate
Dopo la consueta ampia disamina della disciplina contenuta nel DL 34/2020, il fisco ammette al 110% il complesso costituito dalle tre particelle definendolo come un'unica residenza unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della detrazione.
Riguardo poi alla possibilità per l’istante, architetto regolarmente iscritto all’albo, di ricoprire la direzione lavori, nonchè rilasciare le opportune certificazioni e le attestazioni relative agli interventi, l’agenzia delle entrate menziona i chiarimenti forniti dall’Enea, in particolare:
Alla stessa conclusione, ma per una figura diversa era giunta l’agenzia delle entrate rispondendo all’istanza di un contribuente, consulente del lavoro, che avrebbe potuto apporre il visto di conformità sulla pratica di cessione della detrazione in caso di lavori da superbonus.
Si legga: Cessione del 110%: ok all’auto-apposizione del visto per il professionista abilitato
Per completezza, infatti il fisco ricorda, in ultimo, che ai fini dell’estraneità e dell’imparzialità del professionista coinvolto negli interventi, detti requisiti (imparzialità ed estraneità) sono richiesti solo nel caso di redazione degli attestati di prestazione energetica (APE).
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