E' giunta solo recentemente l'approvazione della UE all' esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate, effettuate nel 2021 -2022, rinnovato dalla legge di bilancio 2021. L'agevolazione era già in vigore in misura pari al 50% dei contributi dai tempi della legge Fornero e ora lo sgravio è stato portato al 100%.
L’inps aveva emanato sul tema la circolare 56 del 2.4.2021 con le prime indicazioni sulle caratteristiche dell'agevolazione e di requisiti . Il 5 novembre sono state pubblicate le istruzioni operative per la fruizione da parte dei datori di lavoro con il messaggio n. 3809 2021.
Vediamo con ordine requisiti, caratteristiche e le indicazioni per i flussi UNIEMENS.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come già affermato dall’Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero:
L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L’istituto precisa che in quanto riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” , l’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:
Il requisito deve sussistere alla data della richiesta di beneficio esempio: se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il requisito è richiesto alla data della trasformazione.
A questo proposito il nuovo messaggio precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione.
Sono esclusi:
in quanto godono già di aliquote contributive ridotte .
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’incentivo valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022,
Per il lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Sulla base della normativa del 2012 l'INPS aveva indicato come non oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione è dovuta la restituzione del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.
Nella circolare sono illustrate infine in dettaglio le condizioni ordinarie di spettanza dell’incentivo come previsto dalla legge n. 296/2006, e le modalità di verifica dell'incremento occupazionale netto, che sono da valutare in forma mensile e non annuale.
L'istituto specifica che se le assunzioni sono state effettuate nel 2021 e già comunicate con il modulo preesistente L. 92/2012 non deve inoltrarlo nuovamente in quanto sarà calcolato in automaticocome esonero totale.
Per chi invece non ha effettuato ancora la richiesta il modulo è stato aggiornato ed sarà disponibile dal 10 novembre.
per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Il messaggio specifica che deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di -DenunciaIndividuale>, -DatiRetributivi>, l’elemento –InfoAggcausaliContrib- i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Il recupero dell’agevolazione per le assunzioni del 2021 va esposto SOLO nei flussi uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.
In tema di cumulabilità il nuovo messaggio 3809 precisa che :
"la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, così come già precisato nella circolare n. 32/2021,deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.(...)
Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l’esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa"
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