Il 29 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla sezione pubblicità legale, il Decreto interministeriale 15 settembre 2021 con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell'Economia, come ogni anno, hanno definito la riduzione spettante alle imprese artigiane che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente ( 2019/2020).
La misura è pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2021, in aumento rispetto al 6,81 % del 2020.
Il decreto prevede inoltre che "le economie eventualmente generate dall’applicazione della riduzione saranno destinate a aumentare l’ammontare delle risorse disponibili per il periodo 2021, al fine di attribuire una maggiore riduzione alle imprese che hanno i requisiti".
Va evidenziato anche che l’INAIL è autorizzato dai ministeri ad effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.
Vale la pena ricordare forse che la riduzione si applica in fase di Autoliquidazione INAIL 2020/2021. Per poterne usufruire le aziende devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati (da autodichiarare eventualmente all'intermediario abilitato che si occupa dell'adempimento):
Infine, giova specificare che per l' applicazione delle riduzione si considerano gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .
Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)
La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).
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