Nella nota 301/ 2021 pubblicata il 18 febbraio 2021, l'ispettorato nazionale del lavoro chiarisce alle proprie sedi regionali l'applicabilità della disciplina della conciliazione e dell'arbitrato sulle procedure di licenziamento , prevista dallo Statuto dei lavoratori per i rapporti di lavoro privati, anche ai dipendenti delle società "in house".
Si ricorda che le società in house sono costituite come società per azioni a controllo interamente o per la maggior parte pubblico . Su queste realtà è presente da tempo qualche difficolta di inquadramento giuridico proprio per la loro natura "mista" .
In materia il decreto legislativo 175-2016 ha incluso una serie di previsioni dedicate in modo specifico ai rapporti di lavoro.
Le disposizioni dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 300/1970 prevedono come noto, che “…il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro”. Se il datore di lavoro, entro dieci giorni, non provvede a nominare il rappresentante nel collegio, la sanzione non ha effetto, mentre se ricorre all’autorità giudiziaria, la sanzione resta sospesa fino al giudizio di quest’ultima.
L'ispettorato afferma, dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro, che:" alla luce del complesso quadro normativo e giurisprudenziale venutosi a creare a seguito della riforma delle società a partecipazione pubblica realizzata con il D.Lgs. n. 175/2016, .... In virtù dei principi generali stabiliti dagli artt. 2093 e 2129 c.c. – secondo cui le disposizioni relative al rapporto di lavoro nell’impresa si applicano anche agli enti pubblici, in mancanza di deroghe o comunque nel caso in cui gli enti esercitino una attività imprenditoriale – la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico e delle società in house è sempre stata ancorata a quella del “lavoro nell’impresa”, anche prima della riforma operata dal citato D.Lgs. n. 175/2016.
La nota conclude quindi che comunque "Tale disposizione... fornisce un metodo che deve orientare l’attività dell’interprete, vincolandolo ad applicare il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal legislatore; deroga che, attesa la sua natura, dovrà essere oggetto di stretta interpretazione".
In conclusione , dato che le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, contenute all’interno del D.Lgs. n. 175/2016, riguardano soltanto le assunzioni e la retribuzione non è possibile al momento individuare alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti di società in house deroghi alla normativa generale prevista per i rapporti di lavoro privati, sarà quindi applicabile nei loro confronti la relativa disciplina sulle impugnazioni, ivi compresa quella concernente la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7, commi 6 e 7, della L. n. 300/1970.
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