News Pubblicata il 19/02/2021

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Cooperative artigiane: iscrizione soci alla Gestione speciale INPS

Le regole per l'iscrizione dei soci lavoratori di cooperative artigiane alla gestione artigiani come lavoratori autonomi . - Circolare INPS n. 29 del 17.2.2021



La circolare  INPS n.  29 2021  riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana  e chiarisce  la possibilità di  tutela previdenziale con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo .

L'istituto riporta il parere del Ministero del lavoro per cui  è necessario che il  regolamento della cooperativa artigiana consenta chiaramente tale tipo di rapporto , che deve essere funzionale allo scopo sociale   e sottolinea che è la  reale modalità con cui  il lavoro si esplicita a definire la sua natura e la conseguente tutela previdenziale 

L'istituto annuncia  quindi che sono in fase di implementazione di nuove procedure informatiche attraverso le quali i soci lavoratori autonomi di cooperativa saranno iscritti alla gestione speciale autonoma degli artigiani. Nel frattempo le sedi possono procedere all'apertura delle  posizione previdenziale nella  gestione speciale, per tutti i soci di cooperativa iscritti all'albo delle imprese artigiane che non siano già iscritti al fondo  lavoratori dipendenti o alla Gestione Separata. 

Se invece i lavoratori hanno già una posizione aperta in queste gestioni  l'Istituto provvedera, previa comunicazione con un successivo messaggo, a riversare il montante contributivo nella gestione speciale autonoma per gli artigiani con decorrenza dal mese di marzo 2021. 

La circolare  ricorda che dal punto di vista fiscale, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma all0interno di una cooperativa  artigiana  rientra tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir) con obbligo di compilazione del quadro RR della dichiarazione fiscale "Redditi Persone Fisiche". 

Infine l'istituto fornisce le indicazioni  specifiche per a dichiarazione del reddito da utilizzare in riferimento alle annualità pregresse per cui:

  1. in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro; 
  2. qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G; 
  3. nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.

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Fonte: Inps



TAG: Contributi Previdenziali La rubrica del lavoro