News Pubblicata il 18/02/2021

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IVA su servizi dei rifugi per donne vittime di violenza: ok esenzione a certe condizioni

Qualora il Comune offra una prestazione complessa e globale dei servizi di accoglienza, spetta l'esenzione IVA ex art 10 numero 21 DPR 633/72



Un comune istante domanda alle Entrate se la casa rifugio istituita per accogliere vittime di violenza regolarmente iscritta all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio possa applicare ai servizi offerti il regime IVA previsto dall'art 10 comma 1 numero 27 ter del DPR 633/72 ossia l'esezione IVA relativamente alle rette pagate dagli ospiti accolti.

L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 112 del 16 febbraio 2021 riporta un ripilogo della normativa specifica per i centri antiviolenza chiarendo che nel caso di specie spetta l'esenzione IVA nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l'alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.) 

Dal riepilogo normativo si ricorda che l'art 10 comma 1 numero 27 ter del DPR 633/72 prevede l'esenzione IVA per  "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale"

L'esenzione spetta al verificarsi congiunto di certe condizioni ossia:

L'agenzia specifica che nella fattispecie in esame occorre fare riferimento all'art 10 comma 1 numero 21) che prevede ugualmente una esenzione IVA per «per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili».

L'elencazione di cui sopra delle case di riposo non è tassativa  e possono rientrarvi strutture diverse da quelle richiamate ma con le stesse caratteristiche.

La risoluzione n 164/E del 2005 ha specificato che le prestazioni resa da tali strutture sono esenti IVA quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza. 

Pur se non riportato nell'interpello si presume che la casa rifugio oggetto dello stesso offra servizi quali:

Le rette da richiedere agli ospiti sono pertanto relative secondo l'agenzia a servizi complessi offerti dalla struttura e pertanto esenti IVA ai sensi dell'art 10 numero 21 del DPR 633/72 e non  dall'art 10 numero 27 ter) del DPR 633 citato dal comune istante. L'esenzione spetta in riferimento al numero 21 dell'art 10 che non contiene un elenco tassativo di beneficiari e vi possono rientrare alle condizioni di servizi complessi anche i centri per donne vittime di violenza.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 16.02.2021 n. 112

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