News Pubblicata il 06/07/2021

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Riders: illegittimo il CCNL UGL Assodelivery

Altra sentenza in tema di inquadramento dei fattorini , cd. "riders": il Tribunale di Bologna considera illegittimo il contratto nazionale siglato da Assodelivery UGL



Il CCNL UGL  Assodelivery    deve essere disapplicato. Lo afferma Tribunale di Bologna  nell'ordinanza del 30 giugno 2021,  sottolineando che il sindacato firmatario manca del requisito della rappresentatività. 

Il contratto nazionale era stato  firmato da Assodelivery e Ugl rider il 15 settembre 2020. e prevedeva l’interruzione del rapporto di lavoro con i ciclofattorini  che non aderivano. Su questo CGIL ha presentato ricorso contro Deliveroo , che applica il contratto in questione,  per  un fattorino licenziato appunto dopo la mancata adesione al sindacato.

Per il combinato disposto degli articoli 2 e 47 quater del decreto legislativo 81/2015,   afferma  il Tribunale di Bologna,  condizione essenziale  per l’applicabilità degli accordi collettivi nazionali  è che siano stipulati da sigle sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», mentre  Ugl rider non possiede  tale  requisito.  

Viene anche precisato che la  prestazione dei riders  ricade nello schema della collaborazione continuativa organizzata attraverso piattaforme digitali, alla quale si applica, alla luce dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, tutelato comunque   in materia di attività sindacale dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori . 

Sullo stesso tema era stato già emanato su un caso analogo,  qualche mese fa un Decreto del Tribunale di Firenze , di segno diametralmente opposto Era stato in quel caso respinto il ricorso di CGIL  per  condotta antisindacale sempre contro Deliveroo. Il giudice fiorentino non aveva ritenuto di valutare  la  condotta dell'azienda come antisindacale né era  entrato nel merito del contratto citato in quanto a monte ha giudicato inapplicabile la tutela della legge 300/1970, che consente la rappresentanza da parte dei sindacati. Il giudice di Firenze aveva riaffermato infatti quanto già emerso in precedenti sentenze  (Cassazione) e cioè che i riders non  sono lavoratori subordinati  ma autonomi   a cui si applica la disciplina del lavoro parasubordinato .

La società  Deliveroo ha annunciato appello  ricordando appunto le conclusioni diverse raggiunte dal decreto di Firenze  e sottolineando che il giudice di Bologna non ha fornito motivazioni per il giudizio di scarsa rappresentatività del contratto.

 Ricordiamo che il  decreto legge 101/2019  ha regolamentato la materia attribuendo a queste figure  un inquadramento parasubordinato che lascia spazio alla contrattazione collettiva . Ha previsto pero come requisito minimo che  dal 3 novembre 2020 le società del food delivery non possono piu retribuire i  riders a cottimo (ossia in base alle consegne effettuate) ma devono garantire un compenso minimo orario parametrato ai minimi previsti dai contratti collettivi dei settori affini. Sono previste  le tutele  INAIL contro gli infortuni  per le quali sono state fornite le istruzioni operative il 23 gennaio 2020.

Leggi   in merito anche  gli articoli :

"Riders il ministero riepiloga la disciplina" e Riders autonomi : parte la copertura INAIL

Sul contratto CCNL Logistica leggi  Riders le novità del CCNL Logistica 

 Per approfondire vedi l'Ebook Riders e lavoratori dell'economia digitale di P.Masciocchi  

Fonte: Il Sole 24 Ore


1 FILE ALLEGATO:
Decreto Trib FIRENZE 2425-2021

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