Con la Circolare n 2/E del 10 febbraio dell'Agenzia delle Entrate si forniscono i primi chiarimenti definitivi di recepimento della Direttiva Comunitaria Dac 6 in tema di meccanismi transfrontalieri.
Si riporta qui l'indice sintetico del provvedimento:
Ricordiamo che l’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che lo attuano è stato introdotto dalla direttiva comunitaria Dac6, recepita in Italia con il Dlgs n. 100/2020 e successivamente con il decreto del Mef del 17 novembre 2020.
Con provvedimento dell’Agenzia del 26 novembre 2020 sono stati invece definiti i termini e le modalità di presentazione della comunicazione, sostanzialmente, lo scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.
Lo scambio automatico di informazioni avviene entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione.
Per approfondimento si legga Ipotesi di proroga comunicazione dei meccanismi transfrontalieri
Come previsto dall'articolo 5, comma 1 del Dlgs n. 100/2020 il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi o “hallmarks”.
Gli hallmarks sono di indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti all’obbligo di notifica.
La circolare chiairsce che è sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto affinché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l’obbligo di segnalazione.
Gli indici di rischio possono essere generici o specifici.
Gli hallmarks generici individuano caratteristiche comuni agli accordi, schemi o progetti commercializzati da promotori quali il requisito di riservatezza o il pagamento di una commissione. Inoltre, gli stessi sono strutturati in modo tale da poter intercettare anche meccanismi transfrontalieri particolarmente insidiosi in quanto “innovativi”, che si prestano a essere largamente commercializzati.
Gli hallmarks specifici identificano fattispecie determinate, ritenute pericolose in ragione dei potenziali effetti fiscali che da esse possono derivare, come l’aggiramento degli obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari oppure relativi alla identificazione della titolarità effettiva di asset e redditi.
Dalla Circolare n 2/E arriva la conferma della non applicazione di sanzioni per tutte le comunicazioni inviate entro il 28 febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente, considerando la complessità della materia, che prevede un obbligo di ricognizione retrospettivo dei meccanismi transfrontalieri, per effetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 472/1997.
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