News Pubblicata il 18/02/2021

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Ok al 110% per il muro "antisismico" del condominio

di Dott.ssa Fiammelli Matilde

La ricostruzione secondo criteri sismici di un muro perimetrale in pessime condizioni permette l'accesso al superbonus del 110%



Con la Risposta n. 68 del 1 febbraio 2021 l'agenzia delle entrate ammette che un muro condominiale che versa in pessime condizioni possa essere abbattuto e ricostruito con criteri sismici permettendo ai condomini proprietari di tale parte comune di accedere al 110%. 

La richiesta del contribuente

Protagonista della fattispecie è un condominio in tale situazione, che chiede se le spese per il rifacimento del muro perimetrale possano concorrere alla maxi detrazione del 110%. 

A fronte della richiesta non prospetta alcuna soluzione. 

Viene evidenziato, tuttavia, nell'istanza, che il muro perimetrale è considerato una parte comune del complesso immobiliare. 

Si ponga attenzione al fatto che non si tratta evidentemente di un semplice abbattimento e ricostruzione del muro in questione, ma di un’operazione effettuata con criteri antisismici, come da 16bis, co.1, lett. i), DPR 917/86, richiamato nell’art. 16, co. 1-bis, DL 63/2013 (nel caso in cui l’immobile si trovi nelle zone sismiche 1, 2 e 3). 

La risposta del Fisco

L'agenzia delle entrate, dopo avere richiamato, come in ogni occasione, l’intera disciplina del superbonus, conclude ammettendo i lavori in questione al 110%, partendo dal concetto di parti comuni ex art 1117 cod. civ. e coordinando il tutto con l’art. 119, co. 9, DL 34/2020. La norma del codice civile prevede che siano oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio: 

  1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. 

Tale giuridica elencazione, che per quel che ci riguarda rileva al primo punto dell’elenco, non è considerata tassativa (si veda il riferimento ai muri maestri), infatti il fisco ritiene che gli interventi su un muro di contenimento come quello prospettato nell’istanza, sempreché divenga oggetto dell'adozione di misure antisismiche possano essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni" interessate dall'agevolazione.

Diretta conseguenza di ciò è che il condominio in relazione alle spese sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento possa accedere al Superbonus, ciò in forza del fatto che all’art. 119, co. 9, lett. a), DL 34/2020 sono annoverati fra i beneficiari del superbonus: i condomini per gli interventi effettuati sulle parti comuni.



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