Con Provvedimento n 39069 del 9 febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate individua le modalità tecniche di trasmissione dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica.
Ricordiamo che il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020 aveva previsto che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dovessero comunicare all'agenzia delle entrate i dati riguardanti le spese scolastiche, le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, demandando gli aspetti tecnici a successivo provvedimento.
I dati andranno ad alimentare la precompilata dal prossimo anno ossia i contribuenti troveranno le spese scolastiche detraibili già in dichiarazione.
Il provvedimento in oggetto con gli allegati disciplina appunto:
relativi alle spese per la frequenza scolastica e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici.
La comunicazione va effettuata alla stessa agenzia e ai sensi dell’art. 1, D.M. 10 agosto 2020 e i soggetti tenuti a farlo, sono le scuole di ogni ordine e grado:
Le informazioni da comunicare sono quelle riguardanti:
con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.
"Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione"
Attenzione va prestata al fatto che NON devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.
Modalità di trasmissione
I soggetti tenuti all'invio possono utilizzare:
Tipologia di invii
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento, vediamo i dettagli
Termini di trasmissione e ricevute
Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art 78 commi 25 e 25 bis Legge 413/1991, ossia entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente ai sensi dell'art 1 del DM del 10 agosto 2020.
Nel caso di scarto dell'intero file contente la comunicazione, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il termine predetto, ovvero se più favolrevole entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore.
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998. 7 Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
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