Si avvicina la scadenza del 22 agosto 2022 che vede un doppio versamento per gli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti. Si sommano infatti le date di versamento di
Per questo secondo adempimento infatti si verificano alcune specificita del calendario 2022 :
L'Inps ha fornito nella circolare n.22 del 8.2.2022 le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali IVS dovuti per il 2022 da Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Di seguito le novità 2022 e il riepilogo dei contributi dovuti.
INDENNIZZO COMMERCIANTI
La legge di Bilancio 2021, ha previsto, dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali per finanziare l' indennizzo previsto in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale (garantito a chi non ha i requisiti per la pensione di vecchiaia). Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,48% di cui:
Il contributo per le prestazioni di maternità 2022 resta ancora stabilito nella misura di € 0,62 mensili.
Si segnala che è stato proposta in questi giorni una modifica della disciplina, in un emendamento al decreto Ucraina bis n. 21 2022 (attesa per il 21 maggio) in cui si rende incumulabile l'indennizzo con qualsisi assegno pensionistico, si innalzerebbe l'età di accesso a 64 anni e si dimezzerebbe l'aliuota della maggiorazione.
SCADENZA 22 AGOSTO RATEAZIONE PER AGEVOLAZIONI COVID
Come detto il 22 agosto 2022 scadono i termini
Le aliquote contributive per il 2022 risultano come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 48.279,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 22,80% | 23,28% |
superiore a € 48.279,00 | 23,80% | 24,28% |
ll contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che per il 2022 è pari a € 48.279,00.
I CONTRIBUTI MINIMI risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) | € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) | € 3.587,29 (3.788,81 IVS + 7,44 maternità) |
Il massimale di reddito annuo 2022 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 33.186,00).
Infatti in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia .
Si ricorda che i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24 come segue.
1 - per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito alle scadenze seguenti:
2- Vanno versati invece solitamente entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo dell'anno precedente + primo acconto e secondo acconto dell'anno in corso.
3 - Inoltre, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli sul reddito eccedente, versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche nel 2023.
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