"Le somme erogate dal Ministero, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, devono configurarsi come delle mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".
Questa è la conclusione della Risposta a interpello n 95 dell'8 febbraio con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi dell'istante Ministero che chideva specifiche sulla eventuale applicazione di IVA ai contributi erogati ad imprese fornitrici di servizi scolastici per i minori ricavi derivanti dalla pandemia.
L'agenzia risponde che non avendosi una controprestazione ma trattandosi di ristori per i mancati guadagni da covid 19 non sono soggetti a IVA.
Il Ministero ha riferito che molti Comuni nell'istanza di assegnazione delle risorse hanno indicato l'importo spettante comprensivo di IVA e che sono pervenuti alcuni quesiti sulla medesima questione dell'applicabilità dell'IVA.
Con un riepilogo normativo l'agenzia spiega la natura dei contributi oggetto dell'interpello e specifica quanto segue:
Tanto premesso al fine di verifica il corretto trattamento IVA dei contributi, le Entrate ricordano che l'articolo 3, comma 1,del DPR 633/72 stabilisce che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
Con la circolare 22 novembre 2013, n. 34/E relativa al trattamento IVA applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche, è stato precisato che l'Amministrazione finanziaria ha più volte affermato che un contributo assume rilevanza ai fini dell'IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
In sostanza, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto (Risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 2006).
La circolare n. 34/E del 2013 ha ribadito che per accertare se i contributi costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento agli interessi delle parti.
La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede un' analisi dell'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, per verificare se il soggetto beneficiario del denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata o sia un mero tramite per il trasferimento delle medesime somme a terzi attuatori.
A volte l'individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto delle norme, l'amministrazione non opera all'interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti. Questo è il caso dell'interpello.
Il Ministero istante eroga contributi disciplinati sia dalle precise disposizioni di legge che da uno specifico decreto interministeriale.
Queste disposizioni prevedono:
Perciò le somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei comuni interessati, in assenza di alcuna controprestazione da parte delle imprese di trasporto beneficiarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore
I contributi, quindi, possono qualificarsi quali somme versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle suddette imprese di servizio per le perdite di fatturato e non sono soggetti pertanto a IVA.
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