News Pubblicata il 09/02/2021

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Accordi collettivi di esodo o revoca licenziamento: istruzioni INPS

Nuovo codice Uniemens e istruzioni sui contributi nei casi di accordo collettivo di esodo o di revoca del licenziamento per COVID (DL Agosto e l.178/2020). Messaggio INPS 528 2021.




Il decreto Agosto aveva previsto alcuni casi particolari di interruzione del rapporto di lavoro in deroga al blocco dei licenziamenti introdotto inizialmente dal decreto Cura italia e successivamente prorogato dai successivi decrerti legge emergenziali e  anche dalla recente legge di bilancio ( legge 178-2020) .

 L'INPS fornisce ora con il Messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, alcuni chiarimenti in merito ad adempimenti a carico dei datori di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali nei casi di appunto di :

1 - Nei casi di risoluzioni consensuali  a seguito di accordi collettivi stipulati con le RSA RSU  intervenute  a decorrere 15 agosto 2020:

2 -  nei casi di revoca dei licenziamenti   per l'accesso a trattamenti di integrazione salariale nel periodo 15 agosto - 13 ottobre 2020,  i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri (quindi entro il 31.3.2021)

Da sottolineare infine che a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno già provveduto avranno diritto al recupero dell’importo versato tramite la  consueta procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

Fonte: Inps



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