Sono ancora sospesi i termini dei versamenti delle cartelle di pagamento, e presumibilmente lo resteranno per molto, dato il perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid 19. Lo dispone l’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (decreto “Cura Italia”), che è stato interessato nel tempo da diversi interventi di modifica ed ampliamento, ma che resta la norma di riferimento.
In attesa di novità, che potrebbero essere una sospensione per un periodo significativo e, forse, una nuova rottamazione che aiuti i contribuenti colpiti dalla crisi economica a far fronte ai loro impegni nei confronti dell’Erario, abbiamo assistito negli ultimi tempi a due mini-proroghe del termine di sospensione inizialmente fissato al 31 dicembre 2020:
- la prima, con l’articolo 1, comma 2, del d.l. 15 gennaio 2021, n.3, fino al 31 gennaio 2021;
- la seconda, con l’articolo 1, comma 2, del d.l. 30 gennaio 2021, n.7, fino al 28 febbraio 2021.
Quindi, ad oggi i pagamenti delle cartelle sono sospesi dall’8 marzo 2020 (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all’allegato 1 al d.p.c.m. 1° marzo 2020) fino al prossimo 28 febbraio, e dovrebbero essere effettuati, salvo ulteriori proroghe, che possiamo quasi dare per scontate, entro il 31 marzo 2021.
Gli atti oggetto della disposizione sono:
- le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- gli avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);
- gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- le ingiunzioni degli enti territoriali;
- gli accertamenti esecutivi degli enti locali.
Il pagamento, a norma del comma 1 dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, deve essere effettuato “in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, ed è per questo che sopra abbiamo indicato come termine il 31 marzo. Tuttavia, è opportuno fare una distinzione a seconda della situazione in cui si trovava il debitore al momento dell’inizio della sospensione.
Se, infatti, il debitore era nei termini per pagare quanto dovuto, potrà senz’altro decidere entro la fine del mese se pagare per intero oppure presentare un’istanza di rateazione. Un po’ diversa, invece, si presenta la situazione di chi aveva un debito già scaduto alla data dell’8 marzo, perché in quel caso è consigliabile affrettarsi a pagare o presentare un’istanza di rateazione, dal momento che l’ente riscossore potrebbe iniziare le azioni esecutive già dal giorno successivo al termine di sospensione (e quindi dal 1° marzo).
Nel caso di piani di rateazione in corso all’8 marzo scorso, il quadro normativo è stato interessato da una importante modifica in favore del debitore.
Infatti, a rigore, il soggetto che ha sospeso il pagamento delle rate lo scorso 8 marzo, dovrebbe provvedere al pagamento di tutte le rate scadute entro il prossimo 31 marzo. Poiché ciò nella maggior parte dei casi non sarà possibile, si deve ricordare però che, a norma di cui all’articolo 19, comma 3, del d.p.r. 602/73, il debitore non decade dal piano di rateizzo, a condizione che le rate non pagate non siano più di cinque.
L’intervento di favore è stato effettuato con l’introduzione del comma 2-ter nell’articolo 68 del decreto Cura Italia, ad opera dell’articolo 154, comma 1, lett. b) del decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio), e consiste nell’incremento del numero delle rate che è consentito non pagare prima che intervenga la decadenza. A beneficio dei soggetti che avevano piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, o che hanno effettuato richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2020, le rate che possono essere non pagate da cinque diventano dieci.
Questo significa, a conti fatti, che, se i pagamenti dovessero riprendere dal prossimo mese di marzo, il contribuente che abbia saltato dodici rate (da marzo 2020 a febbraio 2021) può mettersi in regola, e riprendere i pagamenti secondo il vecchio piano, versando solo tre rate, in modo da trovarsi scoperto per meno di dieci rate.